Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 05-11-2013, n. 44666

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.P. propone personalmente ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., avverso la sentenza n. 4114/2014 emessa dalla IV Sezione penale di questa Corte il 7 dicembre 2012, depositata il 25 gennaio 2013, lamentando che non è stato accolto il motivo con cui si censurava la quantificazione della pena sulla base dell’aumento per la contestata recidiva senza tenere conto della sentenza delle Sezioni Unite n. 5859 del 27.10.2011 e della avvenuta declaratoria di estinzione della pena e degli effetti penali del 17.6.2010 del tribunale di sorveglianza di Milano.

Chiede quindi che questa Corte rivaluti la contestazione della recidiva nei fatti a lui contestati alla luce della documentazione non valutata.

Il ricorso è palesemente inammissibile.

Con il ricorso per cassazione il ricorrente aveva censurato, con i motivi aggiunti, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla "misura della pena inflitta, con particolare riguardo all’aumento di pena irrogato per effetto della recidiva contestata malgrado l’estinzione della pena relativa ai precedenti dell’imputato per l’esito positivo della misura dell’affidamento in prova".

La sentenza n. 4114/2013 ha puntualmente esaminato questo motivo ed al punto 3.2.2. lo ha ritenuto infondato osservando che "nessun rilievo può essere ascritto all’efficacia estintiva del preteso esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale conseguito dall’imputato (ai fini della recidiva), non avendo il ricorrente offerto alcun idoneo riscontro documentale in ordine al positivo esito del ridetto affidamento in prova al servizio sociale, nè avendo lo stesso imputato proposto, in sede di appello, alcun motivo di gravame in tema di recidiva, essendosi limitato a una generica contestazione riferita all’eccessività della pena allo stesso inflitta e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti genetiche".

Non è quindi ravvisabile alcun errore percettivo o di fatto.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso straordinario, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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