Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno che si fondava su un reato ostativo commesso prima della riforma dell’art. 4,comma 3, T.U. Imm. di cui alla L. 189\2002.
Si trattava di un grave reato di omicidio per il quale dopo un lungo periodo di detenzione in carcere otteneva prima la semilibertà e poi l’affidamento in prova al servizio sociale ed infine la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito di accertamento da parte del Magistrato di Sorveglianza di Milano della cessata pericolosità sociale.
Dal 16.5.2008, quando si trovava ancora in regime di affidamento, egli lavora regolarmente e tale lavoro è proseguito anche dopo l’estinzione della pena avvenuta in data 12.3.2009.
Il ricorso si fonda su un unico motivo che sottolinea l’applicazione retroattiva di una normativa che ha peggiorato la disciplina del rilascio dei permessi di soggiorno e che non può riferirsi ai reati commessi prima del 26.8.2002; il giudizio di pericolosità, pertanto, va formulato in concreto e nel caso di specie non può non tenersi conto del percorso penitenziario del ricorrente e delle valutazioni operate dalla Magistratura di sorveglianza.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
In relazione ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della L. 189\2002 non può scatta in modo automatico l’inammissibilità del rinnovo del permesso, poiché la valutazione di pericolosità deve essere compiuta in concreto.
Non si possono fare discendere gli effetti peggiorativi di una disciplina sopravvenuta a coloro che al momento della commissione del reato non potevano rappresentarsi le conseguenze che la loro condotta avrebbe avuto circa la possibilità della permanenza in Italia.
In tal senso si è ormai consolidato un orientamento giurisprudenziale che afferma come nel rispetto del principio di giustizia sostanziale secondo il quale ogni soggetto – prima di compiere un’azione – deve poter compiutamente valutare le conseguenze che la stessa comporta, appare, infatti, evidente la necessità di attribuire rilevanza alla data del commesso reato. Quando il reato è stato indiscutibilmente commesso in epoca antecedente il 30 luglio 2002, non ricorrono le condizioni per l’operatività dell’art. 4, comma 3, ultima parte del T.U. n. 286 del 1998 e, dunque, è carente una situazione di per sé idonea a precludere il rilascio, o il rinnovo, del permesso di soggiorno (vedasi ex multis Tar Lazio 32621\2010, CGA 519\2010, Consiglio di Stato 18984\2010).
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato poiché il Questore di Milano dovrà procedere ad un accertamento in concreto della pericolosità sociale con esercizio della sua discrezionalità amministrativa e senza avvalersi di automatismi ex lege.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
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