Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma con sentenza del 19.9.06, in accoglimento della domanda proposta da F.C. nei confronti di M. N., figlia ed erede del defunto M.C. e di U.L., dichiarò che M.C. era il padre naturale del F..
Il gravame proposto contro la decisione da M.N. è stato respinto dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza del 7.5.08.
La Corte ha rilevato che la ctu immunogenetica disposta dal primo giudice sul cadavere di M.C., sui cui risultati si era sostanzialmente fondata la pronuncia, era pienamente ammissibile, in quanto mezzo disponibile d’ufficio ancorchè il F. ne avesse richiesto l’espletamento solo in sede di precisazione delle conclusioni; ha quindi condiviso il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla completezza ed attendibilità dell’indagine svolta dal ctu.
M.N. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria, cui F.C. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, M.N. denuncia violazione del principio dispositivo e degli artt. 99, 61 e 191 c.p.c., art. 2727 c.c.. Deduce che la ctu, benchè sia mezzo istruttorio che può essere disposto dal giudice d’ufficio, non può mai essere rivolta alla ricerca di fatti costitutivi non allegati dall’attore e pertanto estranei al tema d’indagine da questi) delineato e sostiene che, nel caso di specie, la ctu era inammissibile, in quanto F. aveva dedotto a fondamento della domanda unicamente il fatto storico della convivenza fra la madre ed il presunto padre.
Il motivo è infondato.
Ancorchè, in linea generale, la consulenza tecnica di ufficio non possa essere disposta al fine di esonerare la parte dal relativo onere probatorio, quando non vi sia altro mezzo per giungere all’accertamento richiesto che quello di demandarlo a chi sia dotato di speciali competenze tecniche, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente). In tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento dei suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. nn. 18993/010, 6155/09, 3990/06, 27002/05).
La domanda di riconoscimento della paternità trova la propria causa petendi nella sussistenza del dedotto rapporto di procreazione e non certo nelle circostanze (quali la convivenza fra la propria madre ed il preteso padre) allegate dall’attore come possibili fonti di prova presuntiva del fatto di cui richiede l’accertamento in via giudiziale.
Anche la compatibilità immunogenetica costituisce possibile elemento di prova della procreazione, che però esula dalla disponibilità della parte e che non può essere acquisito se non attraverso l’espletamento di una ctu. Si tratta, oltretutto, di elemento d’indagine implicitamente e necessariamente connesso alla proposizione della domanda, non essendo possibile che fra padre e figlio non via sia compatibilità. Ne consegue che la mancata, esplicita allegazione del tema non preclude al giudice di affidare d’ufficio l’indagine al ctu, qualora la ritenga indispensabile al raggiungimento della prova (che, ai sensi dell’art. 269 c.c., può essere data con ogni mezzo): tanto, nell’esercizio di un potere discrezionale che non è sindacabile in sede di legittimità e che non necessita di apposita motivazione, essendo la valutazione di indispensabilità implicita nell’ammissione del mezzo (Cass. n. 27002/05).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna M.N. al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
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