T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 290

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il decreto di revoca del permesso di soggiorno fondato su una condanna intervenuta per un reato in materia di stupefacenti commesso nel 2005.

Il ricorrente è presente in Italia dal 1996 ed ha ottenuto il primo permesso di soggiorno nel 1998 grazie ad una sanatoria ottenuta anche dalla moglie e grazie alla quale riescono ad operare il ricongiungimento familiare con la figlia che allora aveva cinque anni.

Da allora ha sempre lavorato e nel 1998 nasceva anche un secondo figlio sempre vissuto in Italia; attualmente i figli frequentano le scuole superiori e il nucleo familiare e titolare di un regolare contratto di locazione sempre rinnovato.

L’unico episodio negativo è riconducibile alla commissione del reato.

Il ricorso è articolato su due motivi.

Il primo lamenta l’eccesso di potere per una motivazione generica ed insufficiente per carenza di istruttoria poiché la pericolosità sociale è fondata sulla sola commissione del reato che viene ritenuta sintomatica di un mancato inserimento sociale senza esaminare anche gli elementi positivi della sua condotta in Italia per operare poi una comparazione e valutare se realmente la commissione del reato fosse indice di attuale pericolosità.

Il secondo la violazione dell’art. 5,comma 5, T.U. Imm. anche in relazione all’art. 29 T.U. Imm. poiché non si è tenuto conto che il ricorrente aveva trovato no stabile posto di lavoro prima del provvedimento negativo impugnato, che anche la moglie lavora regolarmente, che i figli frequentano la scuola tutti elementi che attestano un inserimento sociale del ricorrente e del suo nucleo familiare.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 8.6.2010 veniva accolta l’istanza di sospensiva del provvedimento.

Il ricorso è fondato.

Va innanzitutto premesso come afferma l’ordinanza cautelare che il ricorrente è presente sul territorio nazionale da lungo tempo con la sua famiglia.

L’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 stabilisce che nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

Il superamento della ostatività della sola condanna penale è stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 8 gennaio 2007 n. 5, che ha modificato la norma indicata in attuazione delle direttive 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare – è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale (Corte costituzionale, 16 maggio 2008, n. 148) secondo la quale con questi decreti legislativi "il legislatore ha dato rilievo, in via generale, a ragioni umanitarie e solidaristiche idonee a giustificare il superamento di cause ostative al rilascio o al rinnovo dei titoli autorizzativi dell’ingresso o della permanenza nel territorio nazionale da parte degli stranieri.

La motivazione del provvedimento sembra una valutazione in concreto della pericolosità sociale ma in realtà si limita a segnalare l’esistenza di un reato che rientra tra le fattispecie che l’art. 4,comma 3, T.U. Imm. ritiene sintomatiche di un’oggettiva gravità del fatto e di pericolosità sociale dell’autore.

Aggiunge poi che dagli elementi di fatto sopradescritti, cioè dal reato poiché di altro non si parla nella motivazione, si ricaverebbe che " la regolare permanenza sul territorio nazionale, lo svolgimento di un’attività lavorativa e la sussistenza di legami familiari non hanno costituito un deterrente".

Si tratta di una motivazione apparente ed illogica in quanto non opera nessuna comparazione tra gli elementi positivi e quelli negativi che emergono dalla condotta del cittadino extracomunitario, ma afferma con un paralogismo che siccome egli ha commesso un reato tra quello considerati ostativi, ha evidentemente dimostrato di non essere inserito socialmente perché tutti i fattori positivi di cui ha dato prova non gli hanno impedito di commettere un reato.

Con questo tipo di logica la valutazione discrezionale della pericolosità che deve essere adottata in casi come questi opererebbe a senso unico dando luogo ad una sorta di provvedimento vincolato per scelta.

Trattandosi come richiesto dal nuovo testo dell’art. 5,comma 5, T.U. Imm. di un provvedimento discrezionale, la motivazione deve dare atto della valutazione e della ponderazione di tutti gli elementi relativi alla condotta del ricorrente ed al grado del suo inserimento sociale che emergono dall’istruttoria; mentre, per quanto affermato in precedenza, il provvedimento impugnato non ha assolto l’onere di cui all’art. 3 L. 241\90 e pertanto va annullato, affinché, riesercitando il potere a lei attribuito, l’amministrazione tenga conto delle indicazioni contenute nella presente sentenza.

Dal momento che l’annullamento è stato disposto per vizio di motivazione e non per il riconoscimento della spettanza del bene della vita al ricorrente appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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