Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 14/4/2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna disponeva l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di C.C. in ordine ai reati di cui: a) agli artt. 110 e 56 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1; b) artt. 110, 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 2; c) art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, L. n. 895 del 1967, art. 2, 4, e 7.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
1.2. Il Tribunale di Bologna, sezione del riesame, respingeva l’istanza proposta, confermando l’ordinanza impugnata.
2. Ricorreva per Cassazione l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2.2. violazione di legge in relazione al principio di adeguatezza della misura applicata previsto dall’art. 275 c.p.p..
2.3. In data 24.9.2013 perveniva da parte dell’imputato rinuncia al ricorso.
Motivi della decisione
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia da parte della ricorrente.
4. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di Euro 500,00.
4.1. Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013
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