Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44494

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Bari, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 5.12.2011 rigettava l’istanza proposta da C. G. volta ad ottenere l’indennizzo a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia giudiziale in carcere dal 30.01.02 al 28.03.02 perchè sospettato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, art. 81 cpv. c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3 e art. 687 c.p., reati da cui veniva assolto per non avere commesso il fatto con sentenza n. 1173/06 del Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2007.

Avverso la sopra indicata ordinanza proponeva ricorso per Cassazione C.G., a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendo di volerla annullare. Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in particolare nella parte in cui la Corte di appello rimproverava in termini di colpa grave condotte insuscettibili di essere riguardate alla stregua di macroscopica negligenza e trascuratezza.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, non sussisterebbe la colpa grave, impeditiva del riconoscimento del diritto all’equa riparazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo.

CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.

Osserva la Corte che il sorgere del diritto ad ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione è condizionato alla esistenza di una condotta del richiedente che al tempo del processo in nulla abbia dato causa o concorso a dare causa a quella ingiusta detenzione. L’operazione intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo l’eventuale efficienza causale delle condotte dell’imputato che possano aver indotto, anche nel concorso dell’altrui errore, secondo una valutazione ragionevole e non congetturale il giudice a stabilire la misura della detenzione (Cass. SSUU 13/12/95 n. 43, Sez. 4^, 10/3/2000 n. 1705; Cass., SU, sent.

n.34559 del 2002).

Il giudice, pertanto, deve fondare la sua decisione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza che quest’ultimo abbia avuto dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n. 34559/2002; Cass., Sez. 4^, Sent.

n. 17552 del 2009).

Tanto premesso si osserva che non appare adeguata e congrua la motivazione dell’ordinanza della Corte di Appello di Bari che ha ritenuto che il comportamento del C. dovesse considerarsi ostativo ex art. 314 c.p.p., dal momento che egli, titolare del capannone ed esercente l’attività di custode negli ambienti ristretti in cui vennero rinvenute la droga e le armi, aveva tollerato che altri ivi detenessero tali oggetti illeciti, "di cui è fondato ritenere che egli avesse conoscenza".

Tale iter argomentativo inficia in termini radicali la motivazione sul punto dell’ordinanza impugnata, atteso che la tolleranza di cui parlano i giudici della Corte territoriale viene posta in dubbio dalla stessa sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Foggia in data 3.10.2006, secondo cui non poteva escludersi "che altri soggetti avessero abitualmente accesso ai luoghi dove sono state rinvenute le armi e le sostanze stupefacenti o, anche, che avessero posto in essere tale condotta occasionalmente, quella sera, approfittando dell’assenza del C.G. (il quale al momento dell’intervento dei Carabinieri non era presente nella struttura, cfr. verb. Arresto di C.G. 27.01.2002)".

L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, dovendo i giudici della Corte territoriale accertare da quali specifici elementi deducano la sussistenza della colpa grave a carico del C..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
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