Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44490

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 3.06.2011, liquidava a S. R. la somma di Euro 3000,00 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal 17.09.2001 al 27.09.2001 in regime di custodia cautelare in carcere perchè sospettata del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 479 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, da cui era stata assolta perchè il fatto non sussiste con sentenza del 19.02.08, passata in giudicato il 6.06.08.

Avverso la sopra indicata ordinanza proponeva ricorso per Cassazione S.R., a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendo di volerla annullare.

Il ricorso si basa su di un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento agli artt. 314 e 315 c.p.p. e artt. 2 e 3 Cost., perchè la somma indicata a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione era assolutamente insufficiente in relazione ai danni subiti ed al titolo del reato, era stata fissata senza alcuna motivazione reale, senza indicare alcun valido parametro per fissare il valore degli elementi ritenuti indennizzabili, senza assolutamente esaminare i fattori afferenti alla personalità e alla storia personale dell’imputata, al suo ruolo professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite, limitandosi ad una elencazione della giurisprudenza in materia di riparazione per ingiusta detenzione. Si contesta in sostanza il difetto di motivazione in ordine ai criteri e all’iter logico seguiti per giungere alla valutazione finale dell’indennità liquidata.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Il diritto a equa riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 c.p.p. e segg., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta.

Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile ma non è quello dell’art. 2043 c.c., che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri. Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341). E’ ben fermo, in materia, l’assetto delle regole generalissime che disciplinano l’onere della prova civile ex art. 2697 c.c., posto che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4^, sent. n. 23630 02/04/2004 – 20/05/2004).

La liquidazione del danno, che dunque deve essere provato nella sua esistenza dalla parte che lo reclama, a fronte della natura riparatoria e indennitaria della misura apprestata dall’ordinamento, avviene secondo criteri di equità. Infatti in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro equitativo per la liquidazione dell’indennizzo – valutato sulla base delle conseguenze personali e familiari subite – è funzionale alla modulazione concreta dello stesso all’interno del rapporto tra i parametri aritmetici previsti, ma non consente al giudice di superare il tetto massimo della liquidazione, scaturente dai parametri aritmetici.

I richiamati criteri di equità riguardano ovviamente non la prova dei danni patiti, ma la mera quantificazione dell’indennizzo spettante a fronte della loro variegata natura.

In definitiva la liquidazione dell’indennizzo previsto a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione va disancorata da criteri o parametri rigidi e deve, al riguardo, procedersi con equità, valutandosi la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che siano derivate dalla privazione della libertà. A tal riguardo, dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente quantomeno come dato di partenza, è costituito dal parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 c.p.p., comma 2 e il termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 303 c.p.p., comma 4, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, dovendosi poi procedere alla liquidazione dell’indennizzo, entro il tetto massimo del quantum liquidabile, con apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l’interessato (Cass. Sez. 4^, sent. N. 30317 del 21/06/2005).

Nella fattispecie di cui è processo il provvedimento impugnato applica correttamente i sopra indicati principi.

In particolare la Corte di Appello di Reggio Calabria liquida l’indennizzo nella misura di 3000,00 Euro, tenendo conto sia della durata della custodia cautelare ingiustamente patita e delle ulteriori conseguenze negative connesse all’ingiusta carcerazione sofferta. La determinazione consegue ad una valutazione caratterizzata da logicità ed adeguata motivazione perchè l’applicazione del criterio aritmetico determina il quantum dell’indennizzo in una somma inferiore a quella liquidata dalla Corte territoriale, tenuto conto che, in base ai criteri sanciti da questa Corte, un giorno di detenzione carceraria equivale ad Euro 235,83 ed un giorno di detenzione domiciliare alla metà di tale somma.

Nel caso di specie inoltre l’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine ai parametri utilizzati, che l’hanno determinata a liquidare una somma superiore a quella determinata secondo il parametro aritmetico nella sua massima estensione, tenendo conto degli ulteriori danni conseguenti alla detenzione, in particolare delle conseguenze economiche e personali conseguenti allo stato di detenzione e delle conseguenze professionali derivanti dall’ingiusta carcerazione. Il criterio aritmetico deve essere infatti tenuto presente quanto meno come dato di partenza della valutazione indennitaria, dovendo il giudice, allorquando intenda discostarsi sensibilmente dalla misura dell’indennizzo in tal modo determinabile, fornire adeguata motivazione.

Nella fattispecie di cui è processo l’operazione di calcolo è stata eseguita con idonea ed adeguata motivazione in applicazione dei principi enunciati da questa Corte, in quanto l’ordinanza impugnata ha esplicitato i motivi che l’hanno portata a liquidare una somma di poco superiore al criterio aritmetico nella sua massima estensione ed ha adeguatamente motivato in relazione alla mancata applicazione di coefficienti di aumento anche in considerazione del difetto di prova di ulteriori competenze indennizzabili.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
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