Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15328

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata da D.A.R. in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento civile in materia di servitù, instaurato davanti al Tribunale di Salerno con atto del 13 maggio 1982 e ancora pendente alla data della richiesta, ha ritenuto che il diritto alla riparazione si prescriva entro il termine decennale, maturando la prescrizione "giorno per giorno", come nell’ipotesi di illecito permanente.

Pertanto il diritto azionato è stato riconosciuto, accogliendosi l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, entro il decennio anteriore alla proposizione della domanda, liquidandosi la somma di Euro 8.083,00, oltre agli interessi legali.

Per la cassazione di tale decisione il D.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, dell’art. 12 disp. att. c.c., sostenendosi l’incompatibilità fra la decadenza – prevista per l’esercizio del diritto all’equa riparazione e la prescrizione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2935 c.c.:

tale norma prevede che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi da un termine certo, non individuabile, stante la variabilità del termine di ragionevole durata, che, in sostanza, viene determinato, sulla base di una valutazione delle emergenze del giudizio presupposto, proprio nel corso del giudizio scaturito dalla domanda di riparazione.

Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in merito al criterio seguito per la liquidazione del pregiudizio, sia quanto alla durata "non ragionevole" del giudizio presupposto, sia in merito alla somma attribuita per ciascun anno di ritardo.

Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

Le prime due censure, che possono essere congiuntamente esaminate in considerazione della loro intima connessione, attengono al tema della prescrizione in relazione alla domanda di riparazione. Non esistono ragioni per discostarsi dal prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine della prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto nel medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra prescrizione e decadenza se relative al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione delle iniziative processuali, che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Cass. 20 dicembre 2009 n. 27719, Cass. 11 gennaio 2011, n. 478; Cass., 4 ottobre 2010, n. 20564).

Tale orientamento, del resto, è stato di recente confermato dalle Sezioni unite di questa Corte ().

Quanto alla determinazione del periodo di durata ragionevole, da un iato deve rilevarsi la fondatezza del rilievo circa l’adozione di standards superiori a quelli normalmente utilizzati come parametri di riferimento anche sulla base della giurisprudenza della Corte e.d.u., dall’altro deve constatarsi che la maggiorazione del complessivo periodo nella misura di trenta mesi, sulla base di ben individuate emergenze (tempi per la proposizione delle impugnazioni e per la riassunzione del processo) non risulta specificamente censurata.

Sotto tale profilo, per quanto si rileverà in seguito ai fini della decisione nel merito della causa, deve ritenersi che, con riferimento alla durata ragionevole del processo presupposto, ai tempi normali di definizione, individuati, secondo un orientamento consolidato, in sei anni, debba aggiungersi, per la ragione testè rilevata, un periodi di mesi trenta, di talchè il periodo di durata ragionevole debba considerarsi pari ad anni otto e mesi sei. La questione relativa al criterio di calcolo dell’indennizzo, non essendo tali parametri suscettibile di cosa giudicata (cfr, Cass., 15 novembre 2010, n. 23055, in motivazione), deve intendersi assorbita. In considerazione dei motivi accolti il decreto deve essere cassato.

Ricorrono, per altro, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, gli estremi per decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Avuto riguardo alla durata complessiva del giudizio presupposto, iniziato nel maggio del 1982 e ancora pendente nel marzo del 2009, articolatosi in due gradi di merito e in un giudizio di legittimità, considerato che – come sopra evidenziato – il periodo ordinario di anni sei deve essere elevato ad anni otto e mesi sci, deve determinarsi in anni diciotto e mesi quattro il periodo eccedente la durata ragionevole. Applicando il criterio costantemente adottato da questa Corte in materia, consistente nell’attribuzione, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale, della somma di Euro 750,00 per i primi tre anni ed Euro 1000,00 per ogni anno successivo (Cass., 14 ottobre 2009, n. 21840), va liquidata la somma di Euro 17.560,00, con gli interessi legali dalla data della domanda.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 17.500,00, con gli interessi legali dalla data della domanda, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.140,00, di cui Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, e, quanto al presente giudizio di legittimità, in Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *