Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15327

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Potenza, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato la domanda di equa riparazione avanzata da D. A. e R.A. in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento penale per usura, nel quale i predetti erano costituiti parti civili, rilevando che, a fronte di una durata complessiva di circa quindici anni, il periodo eccedente i limiti della ragionevolezza fosse da quantificare in anni tre e mesi sei.

In ogni caso, quanto al pregiudizio non patrimoniale, non sarebbe stata effettuata alcuna significativa allegazione, mentre, quanto al richiesto danni patrimoniale, si affermava la sua estraneità alla durata del procedimento.

Per la cassazione di tale decisione la D. e il R. hanno prò posto ricorso, affidato ad unico ed articolato motivo.

All’udienza del 16 novembre del 2011 questa Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso, che risulta eseguita.

L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con unico e complesso motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 della Cedu e della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sotto i seguenti profili:

a) la corte territoriale avrebbe errato, incorrendo per altro in errore di calcolo, nel determinare il periodo eccedente la durata non ragionevole del processo, senza considerare l’effettivo svolgimento dello stesso e l’attribuzione dei numerosi rinvii a mera inefficienza e disorganizzazione, e non all’effettiva complessità del giudizio;

b) erroneamente si è postulata, in contrasto con principi costantemente affermati da questa Corte, la concreta dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale;

c) il danno patrimoniale sarebbe desumibile dalla soggezione ad azione esecutiva, nel cui ambito avrebbe potuto farsi valere la decisione intervenuta con ritardo nel giudizio penale.

Il ricorso è parzialmente fondato, nel senso che sono meritevoli di accoglimento le prime due censure.

Invero la corte territoriale, nel richiamare le fasi del procedimento presupposto, si è notevolmente discostata dai principi relativi alla determinazione del periodo di durata ragionevole.

Va in primo luogo richiamato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incidano sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell’indennizzo da riconoscere (Cass., 13 giugno 2011, n. 13937; Cass., 10 maggio 2010, n, 11307). Per quanto attiene, viceversa, al periodo conseguente al rinvio disposto a seguito dell’astensione dalle udienze dei procuratori delle parti, va richiamato l’orientamento secondo cui in tale caso è legittima la loro scomputabilità (Cass., 19 luglio 2010, n. 16838).

Deve, inoltre, richiamarsi l’orientamento secondo cui, anche a fronte di una procedura complessa, il limite di durata ragionevole, alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea, non possa superare il periodo di anni sette (Cass., 7 giugno 2012, n. 9254).

Quanto alla prova del pregiudizio non patrimoniale, deve richiamarsi il costante orientamento secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è – tenuto conto dell’orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo – conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche; sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., 1 dicembre 2011, n. 25730; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2246; Cass., 29 marzo 2006, n. 7145).

Non può condividersi, al contrario, il terzo profilo di censura, il quanto la corte territoriale ha congruamente ritenuto che il danno, come prospettato, costituisse la conseguenza del comportamento illecito attribuito ai soggetti nei cui confronti i ricorrenti avevano proposto l’azione civile, richiedendosi, ai fini della ricorrenza del danno patrimoniale ai sensi della L. n. 89 del 2001, la sussistenza di un nesso causale immediato fra il ritardo nella definizione del giudizio e il pregiudizio sofferto (Cass., 20 dicembre 2011, n. 27660; Cass. 27 settembre 2006, a 21020; Cass., 28 settembre 2005, n. 18953).

Il decreto impugnato, pertanto, va cassato in relazione alle censure accolte.

Ricorrono, per altro, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, gli estremi per decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Avuto riguardo alla durata complessiva del giudizio presupposto, iniziato nell’aprile del 1993 e conclusosi nell’ottobre del 2008, articolatosi in due gradi di merito, un giudizio di legittimità e un giudizio di rinvio, considerato che – come non è contestato – i rinvii per astensione dalle udienze comportarono ritardi per circa un anno, deve determinarsi in anni otto il periodo eccedente la durata ragionevole. Applicando il criterio costantemente adottato da questa Corte in materia, consistente nell’attribuzione , per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale, della somma di Euro 750,00 per i primi tre anni ed Euro 1000,00 per ogni anno successivo (Cass., 14 ottobre 2009, n. 21840), va liquidata, per ciascuno dei ricorrenti, la somma di Euro 7.250,00, con gli interessi legali dalla data della domanda.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 7.250,00, con gli interessi legali dalla data della domanda, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.140,00, di cui Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, e, quanto al presente giudizio di legittimità, in Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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