Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 9 novembre 2012 il G.I.P. il Tribunale di Treviso in composizione monocratica assolveva A.M., imputato in ordine al reato p.e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere indebitamente coltivato presso la sua abitazione n. 5 piante di canapa indiana, una delle quali contenente gr.2,752 di D9THC (pari a 1,6%) perchè il fatto non costituisce reato.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 20.11.2012, oggetto del presente ricorso, in riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, dichiarava A.M. responsabile del reato ascrittogli e, ritenuta l’attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A. M., a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all’art. 49 c.p.. Secondo la difesa erroneamente la Corte territoriale aveva dichiarato la responsabilità dell’ A. in quanto mancava la offensività del comportamento e quindi la pericolosità sociale dello stesso attraverso la dimostrazione della probabilità di un evento lesivo che passava dalla dimostrazione dell’efficacia drogante della sostanza.
Nella fattispecie che ci occupa invece, secondo la difesa, il giudice di primo grado aveva correttamente valutato che la coltivazione artigianale e rudimentale di alcune piantine di canapa indiana non costituiva un pericolo sociale, trattandosi di piante giovani coltivate solo per la produzione di semi e per uso strettamente personale.
2) manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), a proposito del trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa la fattiva collaborazione ed il comportamento processuale dell’imputato avrebbero dovuto indurre i giudici della Corte territoriale ad applicare una pena più mite rispetto a quella irrogata.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti è infatti necessario accertare la concreta offensività della condotta e cioè l’effettiva capacità della stessa a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Spetta pertanto al giudice verificare, di volta in volta, se la condotta contestata risulti o meno, in concreto, inoffensiva, tale dovendo ritenersi solo quella che non leda o metta in pericolo, anche in minimo grado, il bene protetto.
Occorre quindi verificare in concreto l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. In quest’ottica ciò che assume importanza non è che, al momento dell’accertamento del reato, le piante non siano ancora giunte a maturazione, atteso che la coltivazione ha inizio con la posa dei semi, ma che esse siano idonee a produrre una germinazione ad effetti stupefacenti (cfr, sul punto, Cass., Sez. 4^, sent. n. 44287 dell’8.10.2008, Rv. 241991).
Tali principi si collocano nell’alveo dell’ampia elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale relativa al principio di offensività che ha trovato espresso riconoscimento sia nella giurisprudenza della Corte costituzionale che in quella della Corte di cassazione che hanno ravvisato la necessità che anche in concreto l’offensività sia ravvisabile, almeno in grado minimo, nella singola condotta dell’agente. In difetto di ciò si sarebbe in presenza di un reato impossibile.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le altre, Cass., Sez. 6^, sent. n. 12612 del 10.12.2012, Rv.254891, Cass., Sez. 6^, Sent. n. 22110 del 2.05.2013, Rv.255733) infatti ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.
Tanto premesso si osserva che la sentenza impugnata si limita a riportare le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, che hanno condotto al rinvenimento di cinque piante di canapa indiana, tre in giardino e due nel sottoscala e gli accertamenti tecnici da cui emergeva che il campione analizzato era "canapa da droga con una percentuale media di principio attivo dell’1,6% e contiene grammi 2,752 di D9THC". L’apparato giustificativo della sentenza non può peraltro ridursi alla semplice esposizione delle risultanze acquisite, dovendo comunque il giudice trarre una sintesi logica dal materiale probatorio disponibile e in particolare indicare gli elementi da cui potersi desumere la concreta ed effettiva offensività della condotta, che non può essere desunta solo sulla base di un accertamento tecnico.
L’accoglimento del primo motivo rende ultronea la disamina del secondo riguardante il trattamento sanzionatorio, che resta nel primo assorbito.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.