Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Palermo confermò la sentenza emessa il 15.2.2011 dal giudice del tribunale di Agrigento che aveva dichiarato O.D. e I.N. colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 44, lett. b) perchè, nella qualità di proprietari di un immobile a due elevazioni e di committenti dei lavori, avevano realizzato, in assenza del prescritto permesso a costruire, la terza elevazione con copertura a tetto spiovente ad unica falda e struttura costituita in muratura in conci di tufo, con copertura in legno costituita da travi lamellari sovrastate da perline in legno, guaina bituminosa impermeabile ed isopan di copertura; e li aveva condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni dieci di arresto ed Euro 7.500 di ammenda ciascuno, con la demolizione delle opere abusive e la subordinazione alla demolizione della sospensione condizionale della pena.
Gli imputati, a mezzo dell’avv. xxx, propongono ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell’art. 521 c.p.p., comma 2, e nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, sia per la erronea individuazione del fabbricato sia per la erronea rappresentazione sulla natura ed entità delle opere effettivamente poste in essere.
2) violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), perchè nella specie non occorreva il permesso di costruire trattandosi di lavori di mera manutenzione ordinaria.
3) violazione dell’art. 157 c.p. perchè non vi era alcuna prova che i lavori fossero in corso al momento dello accertamento sicchè, in applicazione del principio del favor rei, il reato doveva essere dichiarato prescritto.
Motivi della decisione
Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla indicazione dell’immobile oggetto di contestazione, la corte d’appello ha esattamente osservato che tale immobile era stato specificamente individuato nel capo di imputazione con i dati catastali (f. 15, p.lla 780 del Comune di xxx) sicchè era irrilevante la circostanza che esso fosse allocato in (OMISSIS) e non in via (OMISSIS), così come indicato in rubrica.
Si trattava invero di un mero errore materiale che non poteva portare ad alcuna incertezza sulla effettiva individuazione del fabbricato, perchè appunto erano indicati gli estremi catastali e perchè lo stesso risultava pacificamente dagli atti già acquisiti al fascicolo dibattimentale (verbale di sopralluogo del 25.10.08 e documentazione fotografica allegata). Nessun dubbio vi era quindi sul fatto che tutta l’istruttoria dibattimentale avesse avuto ad oggetto le opere abusive effettuate dagli imputati sullo stesso stabile di loro residenza.
Quanto ai lavori abusivamente effettuati, con il capo di imputazione era stato contestato agli imputati di avere effettuato la terza elevazione fuori terra con tetto spiovente di una unica falda, con struttura in muratura in conci di tufo e muratura in legno costituita da travi lamellari sovrastate da perline in legno, guaina bituminosa impermeabile e isopan di copertura;. Gli imputati sono stati appunto ritenuti responsabili di avere realizzato questo nuova costruzione e non già di avere solo alterato il prospetto.
In ogni caso, non è prospettabile una violazione dell’art. 521 c.p.p. perchè la sentenza impugnata ha esattamente osservato che gli imputati avevano apprestato le loro difese in relazione agli specifici fatti oggetto di contestazione, essendo stato correttamente individuato l’immobile su cui vennero realizzate le opere abusive, di modo che non era ravvisabile alcuna violazione o limitazione del diritto di difesa.
Il secondo ed il terzo motivo si risolvono in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e sono comunque manifestamente infondati.
Quanto al secondo motivo, si è già osservato che il giudice del merito ha, con apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, accertato che non si trattava soltanto di una nuova copertura del tetto, bensì della realizzazione della copertura della terza elevazione dell’immobile preesistente e della realizzazione delle finestre sui muri perimetrali, con conseguente creazione di un nuovo e consistente volume abitativo, e conferimento all’immobile di una diversa sagoma, determinata dalla copertura dell’ultimo piano e dalla creazione di finestre sul prospetto esterno. In particolare, la corte d’appello ha rilevato che i lavori erano destinati complessivamente a creare un nuovo edificio con una più estesa superficie chiusa e di volume notevolmente superiore all’esistente, con una nuova destinazione abitativa, con evidente incidenza sul carico urbanistico. E’ quindi evidente come non si potesse certamente parlare di mera manutenzione ordinaria e come invece fosse necessaria la concessione edilizia, trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia che ha portato ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ad aumento di unità immobiliari, a modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o della superficie (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10).
Quanto al terzo motivo, la corte d’appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto che non fosse ancora decorso il termine prescrizionale, osservando che dalla documentazione fotografica in atti risultava evidente che i lavori eseguiti fossero di recente realizzazione, come poteva dedursi dalle tracce di cemento ancora fresco, e che comunque non fossero ancora ultimati di guisa che nessuna rilevanza poteva avere il fatto che, al momento dell’accertamento ((OMISSIS)) non fossero stati rinvenuti operai sui luoghi. A fronte di tale accertamento, il ricorso si limita ad affermazioni del tutto generiche, senza nemmeno indicare da quali elementi (che il giudice del merito avrebbe omesso di considerare) si sarebbe dovuta desumere una diversa data di consumazione del reato. Va ricordato che secondo la giurisprudenza "Anche in materia edilizia, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione ed in particolare, trattandosi di reato edilizio, la data di esecuzione dell’opera incriminata" (Sez. 3, 23.5.2000, n. 10585, Milazzo, m. 217091); "In tema di prescrizione, grava sull’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. (Fattispecie in tema di edilizia)" (Sez. 3, 24.3.2009, n. 19082, xxx, m. 243765).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Essendo il ricorso inammissibile, qualora la prescrizione del reato fosse maturata in una data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata, sarebbe irrilevante perchè, a causa della inammissibilità del ricorso non si è formato un valido rapporto di impugnazione il che preclude a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare le eventuali cause di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, verificatesi in data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata (Sez. Un., 22 novembre 2000, xxx, m. 217.266; giur. costante).
In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, di una somma in favore della cassa delle ammende, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
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