Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 2.4.1992 e depositato il giorno 24 successivo G.M. e P.A., comproprietari di un appezzamento di terreno nel Comune di Qualiano (NA), hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, gli atti come in epigrafe individuati, prodromici (deliberazione del Consiglio Comunale di Qualiano n. 61 del 3.4.1990 di approvazione del progetto generale, integrata dalla successiva deliberazione n. 156 del 12.12.1991) consequenziali ed attuativi inerenti ad una procedura espropriativa attivata dal Comune predetto al fine di realizzare un Asilo Nido, allo stato, pervenuta all’occupazione di urgenza, disposta con decreto sindacale n. 71/92 dell’8.1.1992.
A sostegno del gravame gli interessati hanno dedotto le seguenti censure:
1) Violazione della normativa legale regolante le procedure espropriative, atteso che, nella fattispecie, mancherebbe la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, non potendo attribuirsi una tale valenza alle delibere di Consiglio Comunale n. 61/90 e n. 156/91, che non espliciterebbero un intento in tal senso e sarebbero sprovviste dei requisiti formali e sostanziali richiesti a tal uopo dalla vigente normativa (L. n. 1/78, art. 1 e L. R. n. 51/78 e L.R. Campania, n. 51/78, art. 35);
2) Violazione dell’art. 13 L. 25 giugno 1865, n. 2359 e succ. modificazioni, in quanto, pur a voler attribuire valore di dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza agli atti consiliari n. 61/90 e 156/91, gli stessi sarebbero egualmente illegittimi, per non essere stati indicati in essi i termini di cui all’art. 13 rubricato,alla stregua di quanto rilevato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
3) Violazione degli artt. 32 e 35 L. n. 142/1990 – Incompetenza;
4) Violazione della strumentazione urbanistica – Violazione dell’art. 1 L. n. 1/78 ed art. 22 L.R. n. 51/785);
5) Incompetenza sindacale;
6) Eccesso di potere (per sviamento, difetto di motivazione ed illogicità); Violazione artt. 2 e ss. L. n. 241/1990;
7) Violazione art. 55 L. n. 142/1990;
8) Violazione artt. 10 ed 11 L. n. 865/71;
Si è costituito in giudizio il Comune di Qualiano sostenendo l’infondatezza del ricorso, all’uopo, analiticamente controdeducendo alle avverse censure.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente deve prendersi atto che il difensore delle parti ricorrenti ha dichiarato la persistenza nei propri assistiti dell’interesse alla definizione del presente giudizio.
2. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3. Al riguardo rilievo assorbente assume la seconda censura nella quale è stata dedotta la violazione dell’art. 13 della legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359 e succ. modificazioni.
4. La fissazione dei termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni prevista dall’art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 costituisce una componente essenziale ed indefettibile della pubblica utilità dell’opera, cosi come dichiarata, nel senso che l’opera può acquisire e conservare il suddetto carattere, in modo da legittimarsi la compressione del bene del privato ed il sacrificio allo stesso arrecato, unicamente entro i limiti temporali certi e predeterminati.
Siffatta prescrizione ha evidente funzione garantistica, nel senso che costituisce la riprova dell’attualità dell’interesse pubblico che si viole soddisfare e della serietà ed effettività del progetto, con la conseguenza che i termini in parola devono essere indicati anche quando la pubblica utilità derivi direttamente dalla legge, nel qual caso devono essere fissati nel primo atto con il quale l’Amministrazione manifesta in concreto la sua intenzione di esercitare il potere espropriativo (Cfr. C. di S., Sez. IV, 31.3.1990, n. 243).
Pertanto non può ammettersi che sul bene del privato sia impressa la qualità giuridica necessaria per renderlo assoggettabile a procedura ablativa, mentre ancora non siano stati fatti decorrere i termini suddetti, altrimenti venendosi a determinare un’illegittima soggezione del proprietario il quale si troverebbe esposto ad un potere ablatorio praticamente esercitabile ad libitum, senza alcuna delimitazione temporale.
5. Nella fattispecie come rilevato nella impugnata deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 3 aprile 1990, recante "Approvazione progetto generale Asilo Nido", la procedura espropriativa in esame è stata attivata ai sensi delle leggi n. 1/78 e della lege regionale n. 51/78, art. 35, con la duplice conseguenza che l’approvazione del progetto per la costruzione dell’asilo nido costituisce variante al Programma di Fabbricazione e ed, al tempo stesso, equivale a dichiarazione implicita di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ex lege.
Pertanto non può condividersi quanto argomentato dai ricorrenti nella prima censura secondo cui non potrebbe attribuirsi valore di dichiarazione di pubblica utilità alla suddetta delibera di approvazione del progetto definitivo non risultando esplicitato una espressa ed univoca manifestazione di intenti in tal senso.
Sotto tale profilo la successiva delibera n. 156 del 12.12.1991 si presenta meramente integrativa della prima, al fine di dare concreta attuazione al progettato intervento, mediante l’adozione degli atti espropriativi, ad iniziare dal decreto di occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’esproprio di cui al decreto sindacale n. 71/92 dell’8.1.1992.
6. Tuttavia un vizio di fondo inficia la legittimità della deliberazione del Consiglio Comunale di Qualiano n. 61 del 3.4.1990, come integrata da quella successiva n. 156 del 12.12.1991, non essendo stati indicati i termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni previsti dall’art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
In particolare il Consiglio Comunale, nella delibera n. 156 del 12.12.1991, richiamata la propria precedente deliberazione n. 61 del 3.4.1990, concernente l’approvazione del progetto generale di costruzione di un Asilo Nido, al dichiarato fine di "procedere all’integrazione del predetto provvedimento onde rendere possibile l’occupazione in via temporanea in via temporanea e d’urgenza degli immobili destinati alla costruenda opera", si è premurato unicamente di precisare alcuni dettagli finanziari dell’opera ed allegare il piano particellare di esproprio, necessario al fine di consentire la giuridica e materiale delimitazione dell’area interessata dall’intervento espropriativo, ma, ancora una volta, ha omesso di indicare i fondamentali termini di inizio e fine dei lavori e delle espropriazioni previsti dal citato 13.
7. Come ammesso in giudizio dal medesimo Comune di Qualiano nella memoria di costituzione "i termini risultano fissati con il decreto n. 71/92, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 156 del 12.12.1991", con l’evidente intento di porre rimedio alla insanabile omissione commessa in entrambe le delibere; tuttavia, per le anzidette ragioni – contrariamente a quanto ritenuto dal Comune che resiste in giudizio – da ciò non potrebbe farsene derivare la salvaguardia della ratio dell’istituto dei termini in parola.
Infatti, stante la ratio garantistica di tali termini, neppure è possibile una sanatoria con efficacia ex tunc mediante convalida, né ex nunc mediante integrazione postuma dell’atto incompleto in caso di omessa indicazione del termine iniziale e finale del procedimento espropriativo nel primo atto medesimo.
8. Infine, a dirimere ogni dubbio al riguardo, punto fermo in giurisprudenza è la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 26.8.1991, per la quale: " Ai sensi della L.R. Campania 31.10.1978, n. 51, come già a norma dell’art. 13 L. 25 giugno 1865, n. 2359, la fissazione dei termini iniziali e finali del procedimento espropriativo deve avvenire nel primo atto del procedimento nel quale tale esternazione può avvenire che, nel caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità a norma dell’art. 1, primo comma, L. 3 gennaio 1978, n. 1, deve rinvenirsi nell’approvazione del progetto ".
9. Dalla illegittimità delle delibere consiliari n. 61 del 3.4.1990 e n. 156 del 12.12.1991 ne deriva la illegittimità, per invalidità derivata, anche del decreto sindacale di occupazione n. 71/92 dell’8.1.1992 che, rispetto alle citate delibere si presenta meramente consequenziale ed attuativo.
10. In definitiva, ogni altra censura assorbita, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
11. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3861/1992 R.G.) proposto da G.V. e G.V., quali eredi di G.M. ed A.P., lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati.
Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere
Sergio Zeuli, Primo Referendario
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