Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44339

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 19/6/2012, la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 13/3/2009 con la quale C.M. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa per i reati di cui 1) all’art. 56 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1; 2) art. 497 bis c.p., art. 61 c.p., n. 2; 3) art. 494 c.p..

1.1. La Corte d’Appello di Napoli respingeva le censure mosse con l’atto d’appello in punto d’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, di riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti e di trattamento sanzionatorio con riferimento al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, sollevando i seguenti motivi di gravame:

2.1. violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all’art. 129 c.p.p., per essere stato ritenuto il reato di cui agli artt. 56 640 c.p. procedibile d’ufficio e non a querela, essendo stata individuata la persona offesa nell’INPS e non nel beneficiario del bonifico tal D.V.L..

2.2. violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) per essere stato attribuito valore indiziario al riconoscimento dell’imputato effettuato da parte della polizia giudiziaria sulla base della fotografia risultante sul cartellino identificativo esistente presso il Comune di Napoli.

Motivi della decisione

3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondati entrambi i motivi proposti.

3.1. Quanto al primo motivo attinente alla procedibilità dell’azione penale, la questione è stata correttamente affrontata e risolta dalla Corte territoriale sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 5 n. 12711 del 24/2/2003, Rv. 224263; sez. 2 n. 26493 del 4/5/2007, Rv. 237487), condivisa dal Collegio, in tema di falsità in titolo di credito, in base alla quale per persona offesa deve intendersi non soltanto il soggetto al quale sia stato falsamente attribuito l’emissione dell’atto falsificato, ma anche la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l’uso che in concreto sia stato fatto del titolo. Nel caso di specie, anche sulla base della formulazione dell’imputazione e delle circostanze risultanti dalla decisione di merito, appare evidente che il danno sarebbe stato arrecato all’INPS, in quanto con il compimento dell’azione, fermatasi alla soglia del tentativo, l’imputato avrebbe beneficiato ingiustamente di una prestazione erogata dall’ente pubblico ad un altro soggetto, con conseguente danno per l’ente stesso, che sarebbe rimasto debitore nei confronti dell’effettivo beneficiario.

3.2. Il secondo motivo attinente al merito del riconoscimento dell’imputato, è parimenti infondato. Difatti nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte. E così, in particolare, la Corte chiarisce, con valutazioni di fatto del tutto ragionevoli e quindi non censurabili in questa sede, sulla base di quali elementi, confermandosi la valutazione del giudice di prime cure, si è potuto ritenere pienamente attendibile il riconoscimento effettuato da parte del comandante della Stazione Carabinieri di Napoli A.. Ed in tal senso assolutamente pertinente è il richiamo ad altra affermazione di questa Corte, in base alla quale il riconoscimento dell’imputato in un soggetto ritratto in fotogrammi operato da persona della polizia giudiziaria che vanti una pregressa conoscenza personale dello stesso ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (sez. 2 n. 15308 del 7/4/2010, Rv. 246925); siamo, appunto, in presenza di un mezzo di prova non disciplinato dalla legge e pienamente utilizzabile dal giudice sulla base dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e di libero convincimento del giudice, il quale ha dato conto nella motivazione dei criteri in base ai quali il detto riconoscimento è stato considerato attendibile (sez. 5 n. 22612 del 10/2/2009, Rv. 244197).

4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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