Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15283

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Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 185/07 del 16 febbraio 2007, rigettava l’appello proposto da xxx spa nei confronti di A.D. in ordine alla sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 5 settembre 2005.
2. Il giudice di primo grado, in presenza di più contratti a termine conclusi tra le parti, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti il 30 giugno 2000 (decorrente da) 1 luglio 2000) e aveva condannato la società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle le retribuzioni maturate dall’8 marzo 2005. Affermava la Corte d’Appello che la società non aveva prodotto alcun documento attestante l’entità delle assenze per ferie dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo giugno-settembre 2000 presso il CMP Torino Nord (ove la A. aveva svolto la propria attività lavorativa) e l’entità delle presenza, nello stesso periodo e nello stesso ufficio, del personale assunto a tempo determinato.
3. Per la cassazione della sentenza d’appello, che riconosceva la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti il 30 giugno 2000, ricorre xxx spa, prospettando un motivo di ricorso assistito dal prescritto quesito di diritto.
4. Resiste la A. con controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, xxx spa ha dedotto violazione falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3, e della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’art. 8, comma 2, del CCNL del 26 novembre 1994, e dell’art. 115 c.p.c..
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il contratto in questione veniva stipulato per il periodo 1 luglio-29 settembre 2000, in applicazione dell’art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994 in ragione della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie.
Ad avviso della ricorrente, in ragione della c.d. delega in bianco rilasciata all’autonomia collettiva dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, la nuova fattispecie ex art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994, legittimante l’apposizione del termine, non poteva essere interpretata alla stregua delle ipotesi tipiche contemplate dalla L. n. 230 del 1962.
Il suddetto art. 8, prevede quali condizioni per l’apposizione del termine, per quanto qui d’interesse, l’espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugno-settembre. Il nesso causale, dunque, è stato convenzionalmente pattuito tra le parti senza che occorra prova in merito. Non poteva pertanto dubitarsi della sussistenza delle condizioni legittimanti l’apposizione del termine al contratto concluso con l’ A. dal momento che lo stesso avveniva proprio nel periodo previsto dal CCNL ed in corrispondenza del periodo feriale.
Erroneamente la Corte d’Appello riteneva l’illegittimità del termine in difetto di prova delle necessità ex art. 8 del CCNL del 1994 che legittimavano l’assunzione a termine.
2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 26678 del 2005, richiamata nel ricorso), in tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l’interpretazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel senso dell’estensione dei contratti a termine "autorizzati", consentendo alla contrattazione collettiva, con una sorta di "delega in bianco", di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, e affidando, adeguatamente, la tutela del lavoratore allo strumento negoziale collettivo, non rappresenta un capovolgimento del rapporto di regola-eccezione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e lavoro temporaneo, nè una "liberalizzazione" dell’assunzione a termine (ritenuta inammissibile da Corte cost. n. 41 del 2000, in forza dell’obbligo dell’Italia di rispettare la direttiva 1999/70/Ce del Consiglio dell’unione europea del 28 giugno 1999).
In ragione di tale principio di diritto, al quale si intende dare continuità, questa Corte con la richiamata sentenza confermava la decisione di merito che, in analoga fattispecie concernente l’assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 del CCNL per dipendenti postali, 26 novembre 1994, per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.
La Corte d’Appello di Torino, nel ritenere che xxx non aveva adempiuto all’onere probatorio che sulla stessa incombeva, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 giungo 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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