Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza 16.1.13 la Corte d’Appello di Cagliari confermava la condanna emessa all’esito di rito abbreviato il 5.4.12 dal GUP del Tribunale della stessa sede nei confronti di C.F. per rapina aggravata commessa il (OMISSIS) ai danni dell’ufficio postale di (OMISSIS), nonchè per detenzione e porto illegali di una pistola.

Tramite il proprio difensore C.F. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per un solo motivo con cui lamentava vizio di motivazione nella quale la Corte territoriale aveva contraddittoriamente valutato gli indizi a carico del ricorrente – concernenti lo scooter che gli apparteneva e il riconoscimento, da parte dei testimoni, della sciarpa e degli occhiali a mascherina usati durante la rapina – pur dopo aver condiviso le censure difensive sulla loro scarsa valenza, anche in ragione delle modalità del riconoscimento stesso. La sentenza aveva, poi, illogicamente valutato a carico del ricorrente il rinvenimento dello scooter a lui intestato, abbandonato dal C. con un comportamento incomprensibile se proveniente dall’autore della rapina; nè poteva dirsi -contrariamente a quanto asserito dai giudici del gravame – che lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, unitamente alla mancata assunzione del metadone, potesse indurlo a scelte imprudenti o poco ponderate, poichè con questo stesso metro di giudizio si sarebbe dovuto dubitare anche delle ammissioni fatte dal C. in sede di convalida dell’arresto.

La sentenza era, ancora, da censurarsi per aver ritenuto che la pistola posseduta dall’imputato potesse corrispondere a quella utilizzata nel corso della rapina, pur essendo del tutto irrazionale il comportamento di chi, commesso il reato, avesse abbandonato in loco lo scooter intestatogli e, poi, avesse consegnato in dia alla sorella la pistola utilizzata.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

L’atto di impugnazione incorre nella violazione proprio di quella regola contenuta nell’art. 192 c.p.p., comma 2 che pur invoca, ossia valuta atomisticamente gli indizi emersi a carico del C..

E’ noto che, analizzato singolarmente ogni indizio per saggiarne la significatività individuale ed acquisita tale valenza indicativa (sia pure di portata possibilistica e non univoca), deve poi passarsi al momento metodologico – successivo – dell’esame globale, attraverso il quale l’ambiguità indicativa di ciascun elemento indiziario può risolversi sommandosi e integrandosi con gli altri.

L’insieme che ne deriva può, se del caso, essere apprezzato in una prospettiva unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo, così assumendo quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto, non meno qualificata della prova diretta o storica (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 33748 del 12.7.05, dep. 20.9.05, rv. 231678, Marmino; Cass. Sez. U n. 6682 del 4.2.92, dep. 4.6.92, rv. 191230, PM e p.c. in proc. Musumeci e altri).

E’ questo il percorso logico correttamente svolto dall’impugnata sentenza, che ha fondato la conferma della penale responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine ai reati ascrittigli in base al fatto che sciarpa, occhiali a mascherina e scooter del C. erano simili a quelli dell’autore della rapina come notati dai testimoni, così come simili erano la corporatura, il vestiario e il colorito livido delle mani e delle nocche assai rugose (particolare – quest’ultimo – riferito dalla teste Co.), nonchè la pistola affidata in dia alla sorella V. (arrestata tre giorni dopo la rapina all’ufficio postale).

Il quadro indiziario è stato completato – con argomentazioni scevre da vizi logici o giuridici – dalle contraddizioni in cui è incorso il ricorrente in sede di convalida dell’arresto circa i propri movimenti nel giorno della rapina e la ragione (mancanza di carburante) per cui avrebbe abbandonato lo scooter (in realtà, di carburante vi era ancora una porzione consistente).

A quest’ultimo riguardo si tenga presente che, alla luce di quanto emerge dalla gravata pronuncia, il ricorrente si allontanò dal luogo della rapina proprio a bordo dello scooter, salvo poi abbandonarlo poco dopo in una strada vicina.

Si tratta di un comportamento tutt’altro che illogico nell’ottica d’un rapinatore che voglia subito separarsi (nell’immediato, con la riserva mentale di recuperarle in seguito) dalle cose potenzialmente a lui ricollegabili come, appunto, lo scooter notato dal teste D. fuori l’ufficio postale e gli oggetti usati per travisarsi (non a caso custoditi all’interno del mezzo medesimo), essendo più sicuro allontanarsi a piedi una volta nascosto lo scooter alla vista dei testimoni.

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione in punto di fatto incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, nonchè la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento indiziario come grave, preciso e concordante, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti (cfr., ad es., Cass. Sez. 6, n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03).

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziali di cui alle regole di valutazione della prova sancite dall’art. 192 c.p.p., comma 2.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. 6, n. 15897 del 15 aprile 2009;

Cass. Sez. 6, n. 16532 del 13.2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145).

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un’ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza (anche a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1, n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1, n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1, n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1, n. 13528 dell’11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1, n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97;

Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1, n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).

In breve, non emerge violazione delle regole valutative di cui all’art. 192 c.p.p., così come non risultano contraddizioni od illogicità nella motivazione della sentenza, cui il ricorso oppone soltanto una differente possibile lettura del materiale istnittorio, operazione non consentita in sede di legittimità.

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

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