Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza 2.11.12 la Corte d’Appello di Salerno confermava la condanna inflitta il 23.11.11 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di C.D. per i delitti di estorsione continuata ai danni della madre e di maltrattamenti in famiglia.
Tramite il proprio difensore C.D. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto che i comportamenti intimidatori addebitatigli fossero finalizzati all’ottenimento di denaro e non, invece, espressione e sintomo d’un generale disagio personale connesso allo stato di tossicodipendenza del ricorrente, sostanzialmente incidente sulla coscienza e volontà del soggetto attivo. Inoltre, l’impugnata sentenza non aveva tenuto in debito conto la deposizione della madre del ricorrente ( S. C.), che aveva negato di aver subito estorsioni ad opera del figlio.
Motivi della decisione
1 – Il ricorso è inammissibile perchè il motivo in esso formulato si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici di merito, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno ravvisato la prova dei quotidiani comportamenti aggressivi ed intimidatori dell’odierno ricorrente (intesi ad ottenere denaro dalla madre per far fronte alle esigenze del proprio stato di tossicodipendenza) nella deposizione del convivente della S., del comandante della Stazione CC. di Pellezzano e nelle stesse dichiarazioni della madre del C. che, nonostante il larvato tentativo di attenuare nel corso della propria deposizione le responsabilità del figlio, nondimeno ne ha confermato le ripetute aggressive e minacciose richieste di denaro, il che aveva instaurato un clima di paura all’interno del nucleo familiare.
Per il resto, il ricorso non fa altro che sollecitare una generale rilettura delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.
In ordine, poi, allo stato di tossicodipendenza che il ricorso vorrebbe vedere come incidente sulla coscienza e volontà del C., basti notare che si tratta di motivo precluso ex art. 606 c.p.p., u.c., perchè nuovo, non essendo stato fatto valere in appello.
Infine, ad ogni modo è appena il caso di aggiungere che, secondo costante insegnamento di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 5, n. 7363 del 29.10.02, dep. 14.2.02), l’intossicazione da sostanze stupefacenti deve essere caratterizzata dalla permanenza e dall’irreversibilità, vale a dire da condizioni psichiche che permangono indipendentemente dal rinnovarsi dell’assunzione di sostanze stupefacenti (condizioni che, in ogni caso, devono essere valutate con riferimento al momento in cui il fatto-reato è stato commesso).
In altre parole, riveste carattere preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra argomentazione fatta valere dall’odierno ricorrente il rilievo che, a prescindere dall’identificabilità o meno, in astratto, della cronica intossicazione da sostanze stupefacenti di cui all’art. 95 c.p. con il vizio (totale o parziale) di mente o dalla mera assimilabilità ad esso, ad ogni modo nel caso in esame non è emersa nè è stata allegata in punto di fatto alcuna cronica intossicazione.
Nè il mero uso di sostanze stupefacenti, per quanto abituale, influenza coscienza e volontà della condotta, così come non incide sull’imputabilità del reo se non derivante da caso fortuito o forza maggiore (cfr. art. 93 c.p.), il che – giova ribadire – non è stato neppure allegato in sede di merito.
2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
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