Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Espone in fatto l’odierna ricorrente che, con nota del 20 ottobre 2009, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiesto al Ministero della Giustizia ed al C.S.M. il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura Ordinaria della ricorrente, in servizio presso la Procura della Repubblica di Napoli, al fine di conferirle l’incarico, a titolo gratuito, di collaboratore.
In ordine all’istanza, è intervenuto il parere favorevole del Ministro della Giustizia, espresso in data 30 ottobre 2009, e del Procuratore della Repubblica di Napoli, in data 4 novembre 2009, quest’ultimo sul presupposto della insussistenza nel proprio Ufficio di una percentuale del 20% di scopertura di organico.
In data 14 dicembre 2009 il Consiglio Giudiziario di Napoli ha espresso, invece, parere contrario al collocamento fuori ruolo della ricorrente in ragione della scarsa produttività della stessa e del precedente disciplinare di particolare gravità e risonanza mediatica a suo carico.
Nella seduta plenaria del 7 aprile 2010 il C.S.M., in accoglimento della proposta di maggioranza, ha deliberato il non accoglimento della richiesta di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della ricorrente, nella considerazione della scarsa produttività della stessa, della inopportunità di destinare il magistrato – coinvolto in un procedimento disciplinare che ha comportato il suo trasferimento d’ufficio dalle funzioni di Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma a quelle di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – nel medesimo luogo giudiziario in cui si sono svolte le vicende disciplinari, e sulla base della valutazione discrezionale circa la sussistenza dell’interesse dell’Amministrazione, da valutare con estremo rigore nei casi in cui l’Ente richiedente non abbia una spiccata vocazione alla valorizzazione delle esperienze giurisdizionali tale da garantire un successivo arricchimento per l’Amministrazione in un momento di gravi difficoltà nella copertura degli organici.
Avverso tale determinazione deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
1 – Violazione degli art. 105 e 106 della Costituzione; Violazione degli artt. 13 e 22 del D.Lgs. n. 109 del 2006; Violazione della legge 10 ottobre 1990 n. 287 – Violazione della normativa in materia di collaborazione presso gli uffici dell’Autorità indipendente.
Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 12046 dell’8 giugno 2009.
Difetto assoluto di motivazione; Illogicità della motivazione.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.
Eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto alle posizioni dei magistrati I.A., G.Z. e M.P. in servizio presso l’Autorità indipendente.
Eccesso di potere per sviamento.
Nel richiamare la normativa dettata dalla Circolare del C.S.M. n. 12046 del 2009, sostiene parte ricorrente l’assenza di elementi ostativi all’autorizzazione al richiesto fuori ruolo, essendo l’incarico di collaboratore presso l’Autorità indipendente previsto dalla normativa vigente, tanto che analoghi incarichi sono stati già stati autorizzati con riferimento ad altri magistrati, e non ricorrendo il superamento del parametro quantitativo di scopertura dell’organico.
Nel denunciare, quindi, l’estraneità, rispetto alla normativa di riferimento, delle motivazioni addotte a sostegno del gravato provvedimento, sostiene parte ricorrente, con riferimento al profilo inerente la scarsa produttività dalla stessa registrata, che trattasi di circostanza che non avrebbe alcuna consistenza giuridica, in quanto non contemplata quale causa ostativa ed in quanto non attinente alle valutazioni di competenza del C.S.M., il quale avrebbe realizzato una invasione delle competenze dell’Autorità richiedente in ordine alla scelta del magistrato chiamato a rivestire l’incarico.
Si riporta parte ricorrente, a sostegno dell’assunto, alle argomentazioni, illustrate nell’ambito della proposta di minoranza formulata a favore del collocamento fuori ruolo, circa la sostituzione delle attività giurisdizionali con quelle da svolgere in fuori ruolo, con conseguente irrilevanza dell’indice di laboriosità rilevato nei confronti del magistrato cui la richiesta di collocamento fuori ruolo si riferisce.
Analoghi profili di estraneità rispetto alle attribuzioni valutative riservate al C.S.M. evidenzia parte ricorrente con riguardo alle motivazioni, poste a sostegno del gravato diniego, riferite al procedimento disciplinare, non essendovi alcuna previsione normativa in tal senso e precisando che il procedimento disciplinare è ancora alla fase di contestazione, essendo intervenuta solo l’adozione della misura cautelare, non a carattere disciplinare, del trasferimento provvisorio per soddisfare esigenze di compatibilità ambientale, come chiaramente illustrato nella proposta di minoranza.
Avuto riguardo al rilievo relativo alla medesimezza del luogo delle vicende disciplinari rispetto a quello di svolgimento dell’incarico da autorizzare, rileva parte ricorrente che la situazione di incompatibilità ambientale accertata riguarda solo l’esercizio dell’attività giudiziaria e che, essendo la competenza dell’Autorità indipendente diffusa su tutto il territorio nazionale, non emergerebbero profili di oggettiva rilevanza inerenti la compatibilità ambientale.
L’incarico di collaboratore non comporterebbe, inoltre, alcuna attività di amministrazione attiva, riferendosi al compimento di attività di natura consultiva di supporto inidonea a realizzare ipotetiche situazioni conflittuali con l’interesse pubblico.
Contesta, altresì, parte ricorrente la motivazione del diniego riferita alla assenza di una spiccata vocazione dell’Ente richiedente alla valorizzazione delle esperienze giurisdizionali, sottoposta a rigorosa valutazione in ragione delle difficoltà di copertura degli organici.
Nel ricordare, in proposito, come l’incarico oggetto della richiesta sia specificamente previsto dalla normativa di riferimento, contesta parte ricorrente la possibilità per il C.S.M. di sindacare la possibilità di valorizzazione presso l’Ente di destinazione delle esperienze giurisdizionali in relazione all’arricchimento professionale per l’Amministrazione della Giustizia, ricordando altresì l’avvenuta autorizzazione di analogo incarico a favore di altri magistrati.
Rappresenta, inoltre, parte ricorrente come la questione relativa alla carenza degli organici sia disciplinata in modo specifico dalla Circolare n. 12046 del 2009, non essendo conseguentemente ammesse valutazioni derogatorie da parte del C.S.M. senza previa modifica di detta Circolare.
Sarebbe, altresì, illogico negare il collocamento in fuori ruolo di un magistrato in ragione della scarsa produttività manifestata adducendo al contempo esigenze di organico, risultando inoltre omessa la valutazione bilanciata degli interessi pubblici coinvolti in relazione all’interesse dell’Amministrazione richiedente.
Il gravato diniego risulterebbe, ancora, affetto da insufficienza nella motivazione e da travisamento dei fatti nella parte in cui non si tiene conto della incidenza delle patologie mediche sofferte dalla ricorrente sulla scarsa produttività manifestata, imputabile anche al cambio di funzioni.
2 – Violazione della Circolare del C:S.M. n. 12046 dell’8 giugno 2009; Violazione degli artt. 3, 9 e 13 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni; D.M. 20 novembre 1995 n. 540; Omesso esame dei pareri del Ministro della Giustizia e del Procuratore Capo della Repubblica di Napoli; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Omessa motivazione.
Denuncia parte ricorrente l’omessa valutazione e considerazione dei pareri favorevoli espressi dal Ministro della Giustizia e dal Procuratore Capo della Repubblica di Napoli, facendosi nella gravata delibera unicamente riferimento al parere contrario del Consiglio Giudiziario, con conseguente difetto di motivazione in ordine alle risultanze dell’istruttoria, lamentando il mancato accoglimento della propria richiesta ad intervenire nel procedimento mediante audizione.
3 – Violazione degli artt. 3 e 13 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni; Violazione della legge n. 104 del 1992; Violazione del D.M. 20 novembre 1995 n. 540; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione omessa, ingiustizia manifesta.
Lamenta parte ricorrente come il C.S.M. abbia omesso di motivare in ordine alla rappresentata esigenza di prestare servizio nella città di Roma in ragione delle patologie mediche sofferte e della situazione familiare relativa alla invalidità al 100% del fratello giudizialmente interdetto, in violazione del doveroso bilanciamento dei contrapposti interessi in cui viene in rilievo il proprio diritto alla salute.
4 – Eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto, tra le altre, alle posizioni dei magistrati Francesco Castellano e Giovanni Corona sulla base di quanto dedotto nella proposta B di minoranza.
Eccesso di potere per sviamento.
Evidenzia parte ricorrente l’avvenuta concessione del collocamento in fuori ruolo dei predetti magistrati pur in pendenza di procedure disciplinari a loro carico, di cui alcune già definite, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento.
5 – Incompatibilità del relatore Cesqui per i giudizi espressi in sede di Adunanza Generale e di Commissione per la proposta A di maggioranza; Violazione dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 2003; Violazione dell’art. 57 della Costituzione; Violazione dell’art. 51 c.p.c; Art. 34 c.p.p.; Art. 149 Testo Unico n. 3 del 1957.
Essendo stato il componente del C.S.M. Cesqui membro della Sezione Disciplinare in occasione del giudizio di sospensione cautelare dal servizio della ricorrente e relatore della proposta A di maggioranza, nonché relatore di detta proposta in sede di Adunanza Plenaria in cui si è proceduto all’adozione della gravata delibera, ne denuncia parte ricorrente l’incompatibilità, con conseguente lesione del principio di imparzialità che deve garantire il funzionamento dell’Organo collegiale nell’esercizio dei propri poteri amministrativi, evidenziando la saldatura tra le motivazioni del procedimento giurisdizionale e di quello amministrativo riferiti alla ricorrente.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni riferite a ciascun motivi di censura proposti, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con memoria successivamente depositata parte ricorrente, nel replicare a quanto ex adverso sostenuto, ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui il Consiglio Superiore della Magistratura (hic hinde C.S.M.) ha deliberato, a maggioranza, in adesione alla proposta di maggioranza, il non accoglimento della richiesta di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della ricorrente al fine di assumere l’incarico di consulente, senza compenso, presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il gravato diniego poggia su tre differenti ordini di motivazioni, ciascuna di esse ritenuta ostativa alla autorizzazione dell’incarico fuori ruolo, avverso le quali parte ricorrente muove corrispondenti e puntuali contestazioni, censurandone il contenuto sotto diversi profili di illegittimità.
Nella gradata elaborazione logica delle censure sollevate, come suggerita dall’ordine di loro proposizione, viene in rilievo innanzitutto la disamina delle argomentazioni con cui parte ricorrente denuncia l’estraneità, rispetto alla normativa che disciplina la materia del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, della valutazione inerente l’indice di produttività registrato dal magistrato, trattandosi, secondo gli assunti ricorsuali, di elemento non contemplato quale causa ostativa e non attinente alle valutazioni di competenza del C.S.M., altrimenti realizzandosi una invasione delle competenze dell’Autorità richiedente in ordine alla scelta del magistrato chiamato a rivestire l’incarico.
La delibazione in ordine al descritto profilo di censura impone di preliminarmente riferire che nella gravata delibera, premessa la necessità di procedere ad una valutazione del percorso professionale del magistrato richiedente ai fini dell’autorizzazione al collocamento fuori ruolo, viene espresso un giudizio sfavorevole sull’impegno e sulla produttività della ricorrente, come desunti dal dato statistico comparato riferito al servizio dalla stessa prestato quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che evidenzia una produttività molto più bassa rispetto a quella degli altri colleghi assegnati alla medesima sezione.
Al fine di valutare se la produttività dimostrata dal magistrato per il quale è richiesto il collocamento fuori ruolo sia da ricomprendere tra gli elementi che il C.S.M. è tenuto o può valutare ai fini della delibazione in ordine alla relativa autorizzazione, va precisato che, in linea generale, l’istituto del collocamento al di fuori del ruolo organico del magistrato costituisce una modificazione del rapporto di impiego comportante una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con diretta ed immediata incidenza sull’amministrazione di appartenenza.
Ne consegue che la relativa autorizzazione al collocamento fuori ruolo è rimessa ad un’ampia valutazione discrezionale, nel rispetto delle norme che fissano i presupposti di fatto ed i limiti temporali del suddetto istituto.
Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento, il collocamento fuori ruolo è previsto, in via generale, per tutti gli impiegati pubblici dall’art. 58 del T.U. n. 3 del 1957, mentre, con specifico riferimento all’ordinamento giudiziario, l’art. 196 del R.D. n. 12 del 1941 prevede la destinazione dei magistrati presso il Ministero della Giustizia per lo svolgimento di funzioni amministrative, mentre l’art. 210 del medesimo R.D. disciplina il collocamento fuori ruolo dei magistrati per lo svolgimento di incarichi speciali, non previsti da leggi o da regolamenti.
Ulteriori norme sul collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari sono dettate dalla legge n. 195 del 1958, recante norme sul Consiglio Superiore della Magistratura, la quale, all’art. 15, prevede la destinazione dei magistrati presso il Ministero della Giustizia o per l’assolvimento di incarichi speciali estranei alle loro funzioni.
La competenza in ordine alla autorizzazione degli incarichi in fuori ruolo è incardinata in capo al C.S.M., il quale, ai sensi della norma da ultimo richiamata, è tenuto a valutare la sussistenza di gravi esigenze di servizio eventualmente ostative all’autorizzazione.
Tali esigenze, quanto a determinazione del numero massimo di magistrati che possono essere destinati ad incarichi in fuori ruolo, si sono tradotte in apposita previsione normativa, contenuta nell’art. 1 bis della legge n. 181 del 2008, che nel delimitare la discrezionalità del C.S.M. quanto al numero di incarichi conferibili sulla base della consistenza organica, ha lasciato comunque intatte le prerogative dell’Organo di autogoverno quanto all’apprezzamento delle ulteriori condizioni per l’autorizzabilità dell’incarico.
Il quadro normativo regolante la materia si completa con la Circolare del C.S.M. n. 12046 dell’8 giugno 2009, la quale disciplina nel dettaglio le condizioni, il procedimento ed i limiti di autorizzabilità del fuori ruolo, prevedendo in particolare, al Paragrafo XXXII, che i collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell’Unione Europea, da trattati internazionali, da altre norme primarie o dalle c.d. "azioni comuni, stabilendo al contempo la necessità che l’incarico da conferire corrisponda ad un interesse dell’amministrazione della giustizia, ("In ogni caso il Consiglio potrà respingere la richiesta di collocamento fuori ruolo nelle ipotesi in cui l’incarico da conferire al magistrato non corrisponda ad un interesse dell’amministrazione della giustizia") e tipizzando dei limiti alla autorizzabilità allorquando il magistrato sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere al regolare funzionamento dell’ufficio, o quando l’ufficio di appartenenza presenti un indice di scopertura dell’organico superiore al 20%.
Se il potere valutativo del C.S.M. in relazione all’autorizzazione del collocamento fuori ruolo dei magistrati è circoscritto sia dalle norme di legge dettate in materia che dal vincolo del rispetto dei limiti che l’Organo di autogoverno si è autoimposto, il riconosciuto ambito di sua esercitabilità si caratterizza da una potestà ampiamente discrezionale, stante il coinvolgimento di interessi pubblici di particolare delicatezza e rilievo, non potendosi quindi configurare alcun automatismo o meccanicistica attività che traduca in concreto le previsioni normative.
Il quadro normativo di riferimento delinea, difatti, i limiti oltre i quali il potere del C.S.M. non può spingersi, nel senso di predeterminare le condizioni di astratta autorizzabilità degli incarichi da svolgersi in fuori ruolo – in assenza delle quali non vi è spazio per il conferimento dell’incarico, concretando tale assenza specifiche e tipizzate condizioni ostative – residuando nel delineato ambito di autorizzabilità del collocamento in fuori ruolo il potere valutativo discrezionale dell’Organo con riferimento a tutti i profili connessi con la sottrazione di un magistrato al naturale esercizio delle funzioni giudiziarie, senza alcun automatismo tra la ricorrenza delle previste condizioni e l’accoglimento della richiesta di collocamento fuori ruolo.
Poste tali premesse, utili ai fini dell’inquadramento generale dell’istituto che qui occupa, e riprendendo la trama argomentativa funzionale alla delibazione in ordine alle censure proposte avverso il primo dei motivi addotti dal C.S.M. a sostegno del gravato diniego, ritiene il Collegio che la valutazione circa la produttività del magistrato, cui la richiesta di collocamento in fuori ruolo si riferisce, assume carattere necessitato alla luce della citata Circolare, la quale, nel dettare le norme procedimentali, stabilisce la necessità dell’allegazione della certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell’ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio.
Trattasi di adempimento finalizzato, all’evidenza, alla valutazione da parte del C.S.M. del profilo professionale del magistrato esteso ad un aspetto – la produttività, quale indice di impegno e laboriosità – cui l’autorizzabilità dell’incarico risulta condizionata.
Non può, quindi, condividersi quanto sostenuto da parte ricorrente laddove afferma che la valutazione circa la produttività del magistrato sia estranea all’ambito di competenza del C.S.M., in quanto contraddetta dalla illustrata disposizione che, nel richiedere la produzione documentale inerente la produttività registrata, convoglia necessariamente il giudizio che il C.S.M. è chiamato ad esprimere anche su tale aspetto.
Pur non recando, la disciplina di riferimento, alcuna esplicita indicazione della ratio sottesa alla ricomprensione di tale elemento nella valutazione in ordine alla autorizzabilità dell’incarico, tale ratio può facilmente evincersi alla luce della considerazione che il riconoscimento ed il rilievo attribuiti dall’ordinamento sul pubblico impiego in generale, e da quello giudiziario in particolare, alla possibilità per una amministrazione di avvalersi dell’opera di un dipendente di altra amministrazione per lo svolgimento di compiti attinenti ai propri fini istituzionali, risiede nella specifica professionalità dei dipendenti chiamati a svolgere incarichi di fuori ruolo e nel contributo che, per preparazione professionale, capacità e formazione culturale, tali soggetti sono in grado di offrire all’amministrazione richiedente ed alla cura degli interessi pubblici dalla stesse perseguiti.
In linea generale, seppure la individuazione del soggetto chiamato a prestare la propria attività in fuori ruolo è effettuata dall’amministrazione richiedente, non può ritenersi che la scelta così effettuata spogli di ogni ulteriore potere valutativo l’amministrazione di appartenenza anche in relazione al profilo professionale del soggetto richiesto, costituendo tale apprezzamento un punto di sintesi e di collegamento con la necessaria valutazione – quanto all’ordinamento giudiziario – della rispondenza dell’incarico ad un interesse dell’amministrazione della giustizia anche per effetto dell’arricchimento del magistrato collocato in fuori ruolo derivante dallo svolgimento dei compiti extragiudiziari.
Arricchimento meglio assicurato e garantito da un magistrato che riveli un profilo professionale privo di mende quanto ad impegno e produttività che – ulteriormente – come tale, sia in grado di svolgere l’incarico per cui è chiesto il fuori ruolo in modo rispondente alla ratio dell’istituto al contempo assicurando l’arricchimento per l’amministrazione della giustizia e la diffusione nell’ambiente di svolgimento dell’incarico di una adeguata immagine.
Ne discende che non può accedersi all’affermazione di parte ricorrente secondo cui spetta esclusivamente all’Amministrazione richiedente la valutazione in ordine al magistrato da chiamare, permanendo in capo all’amministrazione di appartenenza il potere di valutare l’utilità del collocamento in fuori ruolo del magistrato rispetto ai propri interessi avuto anche riguardo allo specifico profilo professionale del magistrato.
Inoltre, seppure il collocamento in fuori ruolo, a titolo gratuito, non riveste carattere premiale, il possesso di un profilo professionale indice di capacità e impegno riveste rilievo decisivo ai fini della sua autorizzabilità, sia in quanto connesso alla tutela dell’immagine della categoria di appartenenza e dell’utilità per la stessa dello svolgimento dell’incarico, sia perché, a diversamente ritenere, il collocamento in fuori ruolo si risolverebbe in un facile espediente per i soggetti che hanno dimostrato uno scarso impegno lavorativo nell’attività giurisdizionale – che costituisce il proprium del ruolo rivestito – sottraendosi, attraverso l’istituto del fuori ruolo, alle conseguenze, in termini di valutazione della professionalità, di tale dimostrata carenza.
Appare, invero, originale – ed implicitamente confermativo della possibile strumentalizzazione del fuori ruolo per i magistrati con scarsa produttività – il tenore argomentativo che, nel riprendere quanto affermato nell’ambito della proposta B) di minoranza, formulata a favore del collocamento fuori ruolo della ricorrente, circa l’assenza di pregiudizio per l’Amministrazione nell’allontanare dall’esercizio delle funzioni giudiziarie un magistrato scarsamente produttivo, laddove sarebbe ostativo il conferimento di un fuori ruolo ad un magistrato con ottimo rendimento, traducendo tale impostazione il collocamento in fuori ruolo in un istituto premiale per i magistrati che hanno registrato uno scarso impegno, e penalizzando i più meritevoli, al contempo pregiudicando sia l’interesse dell’Amministrazione della giustizia all’arricchimento discendente dallo svolgimento dell’incarico da parte di magistrati dotati delle capacità idonee ad ottimizzare l’accrescimento professionale connesso all’incarico extragiudiziario, sia l’interesse degli enti richiedenti che vedrebbero ad essi destinati soggetti che meno offrono garanzie di impegno.
Se, dunque, la valutazione in ordine alla produttività del magistrato richiesto rientra, alla luce della disciplina di riferimento, tra gli elementi da prendere in considerazione ai fini della delibazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione all’incarico, la relativa valutazione è rimessa alla potestà discrezionale dell’Organo di autogoverno che, nella fattispecie in esame, quanto a tale profilo, ha espresso un giudizio sfavorevole al collocamento in fuori ruolo della ricorrente indenne dai denunciati vizi, non avendo esorbitato dalle proprie attribuzioni, né invaso quelle riservate all’Amministrazione richiedente.
Da disattendersi sono, altresì, le censure sollevate da parte ricorrente avverso l’ulteriore ordine di motivazioni sottese al gravato diniego, convergenti in una valutazione di non opportunità al conferimento dell’incarico in ragione del precedente disciplinare che ha comportato il trasferimento d’ufficio della ricorrente dalle funzioni di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma a quelle di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
In via preliminare, giova chiarire che la locuzione utilizzata, riferita al "precedente disciplinare’, è indice di una mera imprecisione terminologica, recando la gravata delibera la chiara illustrazione delle vicende sostanziali cui si intende fare riferimento, ovvero il coinvolgimento della ricorrente in un procedimento penale per fatti di concussione ed abuso d’ufficio, l’intervenuta irrogazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio delle funzioni successivamente revocata e sostituita dal trasferimento provvisorio d’ufficio alla Procura di Napoli, che, seppure definito come sanzione, lascia intatti gli esatti contorni sostanziali della vicenda e non si risolve nel denunciato vizio di sviamento di potere, posto che l’impropria terminologia utilizzata nella gravata delibera, a fronte della ivi riferita descrizione della vicenda disciplinare pendente a carico della ricorrente, non denota alcun invalidante sintomo di eccesso di potere.
Ciò posto, non sembra censurabile il giudizio formulato dal C.S.M. in ordine alla sussistenza di ragioni ostative, in termini di opportunità, alla autorizzazione dell’incarico in questione come connesse alle vicende di rilievo anche disciplinare che interessano la ricorrente, valutate nella loro idoneità a compromettere l’immagine della magistratura e a non garantire l’indipendenza e la serenità nello svolgimento dell’incarico, anche in ragione del risalto mediatico della vicenda che ha originato sia il procedimento penale che quello disciplinare e del conseguente discredito.
Se le valutazioni espresse sul punto risultano logiche e coerenti con i presupposti di fatto posti a loro fondamento, non può dubitarsi che rientri nelle specifiche attribuzioni del C.S.M. siffatta valutazione in ordine alla opportunità dello svolgimento di un incarico in fuori ruolo da parte di un magistrato interessato da vicende di rilievo penale e disciplinare – seppur non definite – anche a tutela della stessa immagine della magistratura, come veicolata all’esterno attraverso la prestazione di attività da parte di tale magistrato presso altro ente.
Quanto alla ravvisata – e rappresentata nella gravata delibera – non opportunità di destinare la ricorrente ad incarico che "prevalentemente sarebbe svolto nel medesimo ambito giudiziario luogo delle vicende disciplinari e, peraltro, in abito non del tutto estraneo a quello nel quale si sono svolte dette vicende", non sono persuasive le argomentazioni spese da parte ricorrente al fine di confutarne la correttezza e la legittimità, posto che appare irrilevante, a fronte delle specifiche e delicate competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la dedotta circostanza che l’incarico di cui trattasi si sostanzierebbe nella prestazione di attività di consulenza e di supporto – che peraltro caratterizza tutti gli incarichi in fuori ruolo, preclusa essendo l’autorizzabilità di attività di amministrazione attiva – non venendo meno la contiguità del magistrato con la cura di interessi sensibili ritenuti non estranei a quelli in cui sono maturate le indicate vicende, rispetto ai quali peso ostativo è stato attribuito alla compromissione dell’immagine della magistratura, al discredito ad essa procurato ed alla mancanza di indipendenza e serenità ravvisate in capo alla ricorrente in ragione delle vicende che l’hanno interessata.
In tale prospettiva non può accedersi alla tesi di parte ricorrente volta a delimitare la portata delle addotte ragioni ostative alla sola attività giudiziaria, ricollegando solo a tale ambito la sussistenza di questioni di compatibilità ambientale, avendo il C.S.M. correttamente ricondotto i profili di rilevata incompatibilità anche all’ambito di materie coinvolte dall’incarico da conferire.
Inoltre, avendo il C.S.M. ricondotto la ravvisata non opportunità della destinazione della ricorrente all’incarico di cui trattasi sia alle materie di competenza dell’Autorità sia al luogo di svolgimento dell’incarico, diventano recessive le considerazioni di parte ricorrente circa l’incidenza dei profili di incompatibilità ambientale al solo ambito romano, al contempo evidenziando che l’Autorità richiedente avrebbe competenza nazionale, dovendo tale incompatibilità ricondursi alle competenze funzionali dell’Autorità e non potendo comunque sminuirsi la valenza da annettersi al luogo di svolgimento dell’incarico.
L’idoneità delle motivazioni sottese alla gravata delibera, come sopra illustrate nell’ambito della condotta delibazione di infondatezza delle censure avverso le stesse sollevate, e la loro sufficienza a sorreggere il contestato diniego di autorizzazione al conferimento alla ricorrente dell’incarico in fuori ruolo, preclude la possibilità che l’eventuale fondatezza delle doglianze proposte avverso le ulteriori ragioni ostative all’autorizzazione addotte dal C.S.M. conduca agli auspicati effetti demolitori del provvedimento impugnato.
Ritenendo, comunque, il Collegio di dover precisare, al riguardo, quanto alle considerazioni espresse dal C.S.M. circa l’arricchimento che dall’incarico da autorizzare potrebbe derivare per l’amministrazione della giustizia, che viene in rilievo una valutazione di tale aspetto effettuata in concreto – avuto riguardo alla specifica posizione della ricorrente – che trova idonee ragioni giustificative in quanto precedentemente già illustrato, con la conseguenza che la valutazione circa la vocazione dell’Ente richiedente alla valorizzazione delle esperienze giurisdizionali, in quanto condotta in concreto con riferimento al soggetto richiesto, non può essere incrinata attraverso il richiamo alle precedenti autorizzazioni rilasciate ad altri magistrati (segnatamente a I.A., G.Z. e M.P.), non venendo in rilievo una valutazione generalizzata, riferita in astratto alle attività che indistintamente i magistrati collocati in fuori ruolo sono chiamati a svolgere presso tale Autorità come connesse alle competenze della stessa, ma un giudizio calato nella particolarità del caso concreto parametrato alla valutazione della figura professionale del magistrato.
Se, dunque, la rilevata sufficienza delle motivazioni poste a sostegno della gravata delibera, risultate immuni dalle proposte censure, ad impedirne la caducazione in sede giurisdizionale, consente di non approfondire la disamina delle ulteriori censure proposte avverso passaggi motivazionali fondati su un diverso ordine di argomentazioni, giova comunque rilevare, in corrispondenza alla lamentata mancata considerazione dei pareri favorevoli espressi dal Ministro della Giustizia e dal Procuratore della Repubblica di Napoli, che trattasi di pareri necessari ma non vincolanti, al pari di quello – negativo – espresso dal competente Consiglio Giudiziario, essendo comunque rimessa al C.S.M. la discrezionale valutazione conclusiva la quale, per le ragioni anzidette, poggia su elementi correttamente ritenuti ostativi alla adozione del richiesto provvedimento autorizzatorio sulla base di una adeguata e congrua motivazione.
L’auspicata autorizzazione al collocamento fuori ruolo non potrebbe, inoltre, trovare la propria giustificazione nelle condizioni di salute evidenziate dalla ricorrente e nella relativa situazione familiare, in quanto estranee all’istituto in questione e che possono trovare tutela solo attraverso l’attivazione di strumenti diversi, coerentemente con le relative finalità.
Ferme le suesposte considerazioni e tenuto conto della complessa ed articolata motivazione posta a sostegno del gravato diniego come correlata alla peculiarità del caso concreto, non appare utilmente invocabile la circostanza che incarichi di fuori ruolo siano stati autorizzati a favore di altri magistrati nonostante la pendenza di procedimenti disciplinari o l’intervenuta irrogazione di sanzioni disciplinari a loro carico, posto che il sollecitato raffronto risulta precluso in quanto presuppone una perfetta sovrapponibilità di fattispecie che, oltre a non essere dimostrata, risulta in via generale difficilmente ipotizzabile.
Quanto alla denunciata incompatibilità del componente del C.S.M. Cesqui, relatore della proposta A di maggioranza anche in sede di Adunanza Plenaria in cui è stata adottata la gravata delibera, per essere stato anche membro della Sezione Disciplinare in occasione del giudizio di sospensione cautelare dal servizio della ricorrente, osserva il Collegio che nell’ambito dell’attività provvedimentale degli organi collegiali, i cui componenti concorrono alla formazione della relativa volontà attraverso il proprio voto, non vige il principio di terzietà, operante invece in ambito giurisdizionale, richiedendo l’imparzialità nella cura dell’interesse pubblico l’assenza di interessi particolari privati con esso configgenti, che non risulta quindi compromesso dall’essersi un componente dell’organo collegiale già occupato, in sede disciplinare, delle vicende che hanno interessato un magistrato nei cui confronti la sollecitata attività provvedimentale è destinata a produrre effetti.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, la ravvisata infondatezza delle censure proposte a sostegno del ricorso conducono al rigetto dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 4549/2010, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della resistente Amministrazione, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.