Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15280

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 42/07, del 12 febbraio 2007, rigettava l’impugnazione proposta da Poste italiane spa nei confronti di P.R., avverso la sentenza n. 520/06 emessa dal Tribunale di Sassari il 25 maggio 2006.

2. Il Tribunale accogliendo la domanda della P. aveva dichiarato la nullità del termine di durata apposto al contratto a termine stipulato tra le parti sulla base della ritenuta carenza di prova in merito alle esigenze legittimanti la assunzione.

3. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre Poste italiane spa prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti dai prescritti quesiti di diritto.

4. Resiste P.R. con controricorso.

Motivi della decisione

Motivazione semplificata.

1. Occorre premettere che il contratto in questione veniva concluso per "esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 2001 e del 2002", congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio, in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo. La Corte d’Appello riteneva che le ragioni che giustificavano l’assunzione erano tutte, ovvero quelle generalmente indicate nel D.Lgs. n. 368, quelle relative alla sostituzione per periodo feriale e quelle degli accordi sulla mobilità, per cui la prova non poteva consistere nella semplice produzione degli accordi e comunicazioni ai sindacati, ma avrebbe dovuto consistere nella dimostrazione che in quel servizio, ove era stato, addetta la P., si era determinata una scopertura di organico per mobilità, ferie, o altro, temporanea, che consigliava una assunzione a termine, ma circostanze concrete che ciò dimostrassero non erano state oggetto nè di allegazione nè di prova. La nullità della clausola determinava non la nullità dell’intero contratto, ma la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Tanto premesso, devono essere esaminati i motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 1, e art. 11, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 244 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, art. 253 c.p.c..

La ricorrente prospetta la conformità al riparto dell’onere della prova, del porre a carico del datore di lavoro l’onere della dimostrazione delle esigenze poste a fondamento dell’apposizione del termine, pur in assenza di una espressa previsione da parte del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, che stabilisce un onere probatorio solo per le ragioni legittimanti la proroga del contratto.

4. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, dell’art. 1362 c.c., e segg.. Omessa e contraddittoria pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Deduce la ricorrente che il contratto presentava i criteri di specificità richieste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, che fa riferimento ad esigenze tipicamente aziendali, senza che sussistano particolari oneri probatori a carico dell’Azienda, essendo sufficiente il rinvio agli accordi menzionati nel contratto. Poste italiane deduce, altresì, che la Corte d’Appello avrebbe richiamato la normativa in questione al fine di prendere in considerazione ipotesi di nullità del contratto non dedotte dalla ricorrente.

4.1. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

Deve, al riguardo, innanzi tutto ribadirsi, quale necessario punto di partenza per la soluzione dei problemi posti nel caso in esame, che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (applicabile nella fattispecie ratione temporis) ha senz’altro confermato (per come già affermato da questa Suprema Corte con le sentenze n. 12985/2008 e 2279/2010), pur anteriormente alla novellazione operata dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ("Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato"), il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo, pur sempre, l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria rispetto al suddetto principio, anche in presenza di un sistema imperniato sulla previsione di una clausola generale ("ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo"), che ha sostituito il precedente assetto normativo, fondato prima su un elenco tassativo e tipico di ipotesi autorizzati ve, ai sensi della L. n. 230 del 1962, e successivamente sulla "delega" alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23. Il che porta ad escludere che le esigenze "di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (o, in altri termini, le esigenze aziendali) non richiedano una specifica deduzione, con la conseguenza che al datore di lavoro non (sarebbe) più richiesto di motivare l’assunzione a termine fornendo una giustificazione diversa e ulteriore rispetto a quella che normalmente conduce all’assunzione. Ed, in realtà, per poter ritenere che il contratto a termine ed il contratto a tempo indeterminato risultino pienamente sovrapponibili e fungibili nella funzionalità tipologica e giuridica, rendendo puramente nominale la configurazione del contratto a termine come contratto speciale, si dovrebbe dimostrare che tale esito risulti compatibile con la portata letterale della disposizione del D.Lgs. n. 368, art. 1, ed, ancor prima, che la norma risulti isolabile dal contesto comunitario, e cioè dai principi posti dalla direttiva 1999/70/Ce e dall’allegato accordo quadro e dall’interpretazione che degli stessi ha fornito il giudice comunitario, pur assumendo, nel caso, l’interpretazione "comunitaria" valenza anche costituzionale ex art. 76 Cost., per essere la delega al governo (L. n. 422 del 2000, art. 1) strumentale e limitata all’emanazione delle norme necessarie a dare attuazione alla direttiva medesima (Cass.,n. 10033 del 2010).

Come questa Corte ha affermato (Cass., da ultimo citata, Cass., n. 1231 del 2011), dunque, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta sottratta al sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.

Correttamente, quindi la Corte d’Appello ha ritenuto non provate tali esigenze, atteso altresì che le previsioni degli accordi a cui si faceva riferimento nel contratto, non trovavano alcuna specificazione nell’attività istruttoria, tenuto conto che i testi escussi nulla sapevano riferire sulla posizione lavorativa ricoperta dalla P..

3. Con il terzo motivo di ricorso, è prospettata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, dell’art. 12 disp. gen., degli artt. 1362 e 1419 c.c.). Ad avviso di Poste italiane, l’illegittimità della clausola, non determinerebbe la conversione del contratto, mancando una espressa previsione in tal senso.

3.1. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva la Corte che una volta riconosciuta l’insussistenza in fatto delle ragioni che avevano condotto alla conclusione del contratto a termine, coerentemente è stata riconosciuta la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conformità all’orientamento, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale, sopra già richiamato, in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", cosicchè, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di etero integrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalle pronunce della Corte costituzionale n. 210/1992 e n. 283/2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr., Cass., n. 12985 del 2008, n. 23684 del 2010).

4. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata, con riguardo alle conseguenze economiche dell’illegittima apposizione del termine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c..

Assume la ricorrente che in ragione del principio di corrispettività delle prestazioni, il lavoratore, a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine, ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c., e segg., circostanza che, comunque, non è integrata dalla notifica del ricorso.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Ed infatti tale questione non ha costituito oggetto della sentenza d’appello, nè il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia nel giudizio di secondo grado in ordine ad una propria censura prospettata in merito.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore del difensore antistatario avv. Bisail.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro cinquanta per esborsi, euro tremila per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dell’avv. Bisail.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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