Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza 3.10.12 la Corte d’Appello di Lecce confermava la condanna inflitta all’esito di rito abbreviato dal GIP del Tribunale della stessa sede nei confronti di M.E. per i delitti di estorsione continuata ai danni della madre e di maltrattamenti in famiglia.
Tramite il proprio difensore M.E. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) nullità della sentenza perchè nel dispositivo risultava indicato il nome di persona estranea al processo (tale F.D.);
b) omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia aveva ritenuto provato il delitto di estorsione, a tal fine non bastando le dichiarazioni accusatorie della sorella del ricorrente ( D.B.A.), sfornite di precise connotazioni temporali e contrastanti con le dichiarazioni rese da altri componenti della famiglia;
c) vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, non avendo la Corte territoriale preso in considerazione i disturbi psichici e comportamentali che affliggevano il ricorrente a causa dell’abuso di alcolici e sostanze cannabinoidi, con conseguente sindrome comiziale.
Motivi della decisione
1 – Il ricorso è inammissibile.
Il motivo che precede sub a) è manifestamente infondato.
L’indicazione – come appellante – d’un altro nominativo è frutto d’un mero errore materiale, come si evince anche dall’originale del dispositivo letto in udienza, che così recitava: "Letti gli artt. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza del GIP di Lecce del 9/11/2011, appellata da M.E., che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.
Termini di giorni sessanta per il deposito della motivazione della sentenza".
Per consolidato insegnamento di questa S.C. la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato in calce alla motivazione non è causa di inesistenza o nullità della sentenza – che ricorre solo in caso di difetto totale del dispositivo – ma, prevalendo il primo, comporta soltanto il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale (cfr. Cass. Sez. 3, n. 125 del 19.11.2008, dep. 8.1.2009; Cass. n. 12308/2008, rv. 239329; Cass. n. 10588/2006, rv. 233539; Cass. n. 49485/2003, rv. 227071; Cass. n. 2150/98, rv. 210171; Cass. S.U. n. 15/95, rv. 201028).
Orbene, nel caso in esame la sentenza non è priva di dispositivo, ma ne reca uno difforme da quello letto in udienza e ciò per mero errore materiale, confermato altresì dal tenore della motivazione che, infatti, si riferisce effettivamente alle imputazioni ascritte al M. ed ai motivi di gravame dallo stesso fatti valere e respinti dalla Corte territoriale perchè infondati.
Alla correzione di tale errore non si può ovviare nella presente sede perchè, ai sensi dell’esplicito disposto dell’art. 130 c.p.p., comma 2, secondo periodo, ciò è consentito solo se l’impugnazione non è inammissibile (il che non è, nel caso di specie).
Dovrà, quindi, provvedervi la Corte d’Appello di Lecce, cui gli atti vanno a tal fine trasmessi.
2- Il motivo che precede sub b) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno ritenuto provata l’estorsione ai danni della madre da parte dell’odierno ricorrente in base alla deposizione della di lui sorella D.B.A., che ha narrato di ripetute minacce rivolte dal ricorrente alla madre affinchè gli desse somme di denaro varie.
Per il resto, nell’invocare genericamente altre deposizioni di segno non coincidente con quello della teste D.B., il ricorso non fa altro che sollecitare una generale rilettura delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.
3 – Il motivo che precede sub c) è manifestamente infondato.
Le condizioni psichiche del ricorrente sono state già valutate fin dalla sentenza di primo grado al punto da far riconoscere il vizio parziale di mente, con conseguente diminuzione della pena.
Per il resto, i giudici del merito hanno correttamente motivato, noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quali di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che, con il richiamo alla pluralità dei fatti delittuosi e al clima di paura ed intimidazione creato dal ricorrente in seno alla sua famiglia, l’impugnata sentenza ha adempiuto l’obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1, n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1, n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).
4 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Lecce per la correzione dell’errore materiale di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.