Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15276

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato, in particolare, l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 3 novembre 1999 stipulato da xxx s.p.a. con B.F.V..
2. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice è rimasta intimata.
3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
4. Come si evince dalla sentenza impugnata la B. è stata assunta da xxx s.p.a. con contratto a termine protrattosi dal 3 novembre 1999 al 27 dicembre 1999. La Corte di merito ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina di cui al D.Lgs. n. 361 del 2001 e ha pertanto considerato inconsistenti le argomentazioni di xxx basate sull’applicazione degli accordi collettivi stipulati ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23. Ciò premesso ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto in esame in quanto, da un lato, non era stata fornita la prova della sussistenza di ragioni specifiche, oggettive e verificabili alla base dell’assunzione a termine e, dall’altro, non era stata esplicitata nel contratto suddetto la clausola giustificatrice (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2).
5. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità del procedimento.
Sostiene che aveva errato la Corte di merito nel ritenere applicabile, al caso di specie, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001 e nell’aver deciso sulla base di tale disciplina in tema di illegittimità del termine apposto al contratto in esame.
6. Il motivo è fondato.
7. Premesso che, come si desume dalla stessa sentenza impugnata, il contratto a termine de quo si è protratto dal 3 novembre 1999 al 27 dicembre 1999, e quindi in epoca precedente rispetto al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, a tale contratto non poteva applicarsi la disciplina introdotta dal suddetto D.Lgs. Ed infatti, come questa Corte ha costantemente affermato (cfr., in particolare, Cass. 18 novembre 2009 n. 24330) in materia di assunzioni dei lavoratori subordinati con illegittima apposizione della clausola di durata, trova applicazione, alla stregua del principio tempus regit actum, la disciplina vigente al momento della stipulazione del contratto a termine (nel caso di specie L. n. 56 del 1987, art. 23), e non quella in vigore al momento della pronuncia della sentenza. A sua volta Cass. 27 ottobre 2005 n. 20858 ha esplicitamente affermato che il D.Lgs. n. 368 del 2001, non ha alcuna efficacia retroattiva.
8. La sentenza impugnata, nel ritenere applicabile al caso di specie la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, non ha fatto buon governo dei suddetti principi.
9. In relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito il secondo motivo in tema di prova del nesso causale fra l’assunzione e le concrete esigenze aziendali.
10. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvederà sulla base della disciplina applicabile ratione temporis al rapporto. Il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese del giudizio di cassazione (art. 385 cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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