Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi degli artt. 60 e 74 d.lgs. 104/2010, in quanto è manifestamente irricevibile;
Rilevato, infatti, che per la fattispecie, ai sensi dell’art. 119, co. 1, lett. b), e co. 2, d.lgs. 104/2010, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, con conseguente dimidiazione del termine per il deposito del ricorso che, pertanto, è di quindici giorni;
Rilevato che il ricorso, notificato all’Isvap il 27 dicembre 2010, è stato depositato il 14 gennaio 2011, e cioè oltre il quindicesimo giorno dalla notifica all’amministrazione resistente, sicché lo stesso è irricevibile, trattandosi di termine perentorio come espressamente indicato dall’art. 45, co. 1, d.lgs. 104/2010;
Liquidate le spese del giudizio complessivamente in Euro 1.000 (mille/00) e poste le spese a carico del ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), in favore dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
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