Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che il dott. C., dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha esposto, tra l’altro, che:
in data 22 ottobre 2004 ha presentato domanda a quattro concorsi riservati indetti dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 9 bis, co. 8, lett. b), d.lgs. 303/1999, ma è stato escluso con distinti decreti del Segretario Generale del 7 ottobre 2005 per mancanza del requisito del titolo specialistico previsto in alternativa all’anzianità di servizio;
avverso tali esclusioni ha proposto ricorso al TAR Lazio, ricorso rigettato con sentenza n. 5125/2007;
è stato comunque ammesso con riserva ai concorsi in ragione dell’ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 11507/2006 che ha riformato l’ordinanza cautelare di questa Sezione;
la graduatoria finale del concorso per 5 posti di esperto nella redazione di testi normativi, in cui il ricorrente era stato collocato in posizione utile al quinto posto, è stata impugnata da altra candidata ed il TAR Lazio con sentenza n. 5126/2007 ha accolto il relativo gravame ritenendo illegittima l’attribuzione al dott. C. di un punteggio per un servizio prestato presso il Senato della Repubblica;
avverso le sentenze di questa Sezione n. 5125/2007 e n. 5126/2007, ha proposto appello al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4643/2008, previa riunione, ha respinto l’appello avverso il mancato riconoscimento del punteggio per l’incarico svolto presso il Senato e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello avverso l’esclusione;
ritenendo che tra gli effetti del giudicato gli derivasse il diritto ad essere incluso in graduatoria, sia pure con la decurtazione dei punti dell’incarico e sia pure in posizione che, se non utile all’epoca per essere dichiarato vincitore del concorso, gli sarebbe stata utile in vista di un successivo scorrimento e di nuove nomine, ha diffidato l’amministrazione per ottenere l’inserimento nella graduatoria concorsuale e, a fronte dell’inadempimento della stessa, ha poi proposto ricorso per l’ottemperanza al Consiglio di Stato;
la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha fornito precisazioni "in relazione alla meritevolezza della posizione del ricorrente", rilevando in particolare come la declaratoria di improcedibilità dell’appello non abbia comportato il passaggio in giudicato sostanziale della sentenza di primo grado sulla contestata legittimità dell’esclusione;
ha chiesto all’amministrazione, in data 19 luglio 2010, il reinserimento nella graduatoria per tenerne conto in sede di scorrimento della stessa;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 2 agosto 2010, ha respinto l’istanza in quanto il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza;
Rilevato che il dott. C. ha proposto il presente ricorso chiedendo, ex art. 29 del c.p.a., l’annullamento di detto atto e, ex art. 31 c.p.a., la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di inserire il ricorrente nella graduatoria del concorso per la professionalità di dirigente esperto in analisi dell’impatto della regolamentazione ed in materia di redazione dei testi normativi, approvata con decreto del Segretario Generale del 15 maggio 2006;
Rilevato che il ricorrente ha dedotto, come vizio dell’atto, l’inosservanza e l’elusione della sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 3825/2010 e, a suffragio dell’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere al reinserimento in graduatoria, il possesso dei titoli di concorso;
Considerato che il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi degli artt. 60 e 74 d.lgs. 104/2010, in quanto l’azione di annullamento è manifestamente inammissibile e l’azione di accertamento è manifestamente infondata;
Ritenuto, infatti, che la nota con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 2 agosto 2010, ha fatto presente che la richiesta del dott. C. non può essere accolta avendo il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, dichiarato il ricorso per l’ottemperanza inammissibile non esprime alcuna volontà dell’amministrazione di regolare il rapporto controverso e, limitandosi a richiamare la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di appello in sede di ottemperanza, non può qualificarsi come atto avente carattere provvedimentale e, quindi, lesivo della sfera giuridica del destinatario;
Ritenuto, per quanto attiene all’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere al reinserimento del ricorrente nella graduatoria di merito del concorso, che il Collegio può solo richiamare quanto già statuito con la sentenza di questa Sezione n. 5125/2007 che ha respinto il ricorso a suo tempo proposto dal dott. C. avverso i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione ai concorsi riservati, per cui deve ritenersi infondata la pretesa sostanziale dedotta in giudizio;
Ritenuto che sussistono giuste ragioni, per l’assoluta peculiarità delle vicende processuali che hanno preceduto l’instaurazione del gravame, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’azione di annullamento e respinge l’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere proposte con il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.