Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 21 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 22 novembre 2005 ha rigettato la domanda di xxx nei confronti di xxx s.r.l. intesa all’accertamento e dichiarazione di illegittimità dell’anticipata risoluzione del contratto d’opera di prestazioni professionali e collaborazione coordinata e continuativa stipulato il 1 aprile 2001 con la conseguente condanna della società resistente al pagamento del danno commisurato ai compensi giornalieri pattuiti che il lavoratore avrebbe maturato dalla data del recesso a quello della scadenza contratto; in accoglimento della domanda riconvenzionale con la suddetta sentenza il K. è stato condannato al pagamento in favore di xxx della somma di Euro 2.582,29 a titolo di penale. La Corte territoriale ha motivato tale decisione sulla base del punto 19, comma 4 del contratto stipulato tra le parti e che prevedeva la facoltà di xxx di recedere in qualunque momento dal contratto con il K. ove mai gli indici di ascolto avessero registrato una diminuzione del 10% o un mancato aumento nella misura del 10% nel semestre successivo alla stipula del medesimo contratto. La Corte territoriale, interpretando tale clausola contrattuale quale recesso unilaterale ex art. 1373, e considerando la circostanza documentata relativa alla diminuzione degli indici di ascolto in misura superiore al 10%, ha ritenuto legittimo il recesso in questione, ed ha pure considerato fondata la domanda di corresponsione della penale di cui al punto 20 del contratto in presenza dell’inadempimento contrattuale del K., riconosciuto anche nella sentenza di primo grado, di non essersi adeguato agli ammonimenti del direttore artistico a preparare in anticipo i testi degli interventi in violazione dell’obbligo contrattuale di cui al punto 17, comma 2 dell’accordo.
Il K. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su due motivi.
Resiste con controricorso xxx.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1363, 1367, 1370 e 1371 cod. civ. e art. 35 Cost., comma 1, nonchè violazione e falsa applicazione di contratto, ed omessa e contraddittoria motivazione.
In particolare viene censurata l’interpretazione del contratto tra le parti operata dalla corte territoriale che lo ha considerato recesso unilaterale ex art. 1373 cod. civ..
Con il secondo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., con riferimento al riconoscimento della penale per un fatto insussistente e comunque marginale nell’economia del contratto.
Il primo motivo è infondato. Come recentemente affermato da questa corte (Cass. 30 aprile 2010 n. 10554), l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’"iter" logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. Nel caso in esame il ricorrente lamenta effettivamente un vizio di motivazione per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 cod. civ., e segg., senza indicare, tuttavia, in che modo il giudice del merito se ne sia concretamente discostato, pervenendo sostanzialmente ad una critica ad un giudizio di fatto, quale quello relativo all’interpretazione di un contratto, riservata, appunto, al giudice del merito. In particolare l’interpretazione data dalla corte territoriale appare coerente con il sistema convenuto che certamente privilegia esclusivamente l’interesse del conferente l’incarico, ma che è stato formalmente accettato dall’attuale ricorrente; l’interpretazione data dalla corte napoletana è quindi logica e non censurabile in questa sede.
Anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente deduce sostanzialmente un contrasto fra il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dalla xxx nel primo grado di giudizio e la condanna alla penale per cui è causa. Tale contrasto non sussiste in quanto le due domande hanno presupposti di fatto diversi, riguardando una un danno asseritamente subito dalla xxx ritenuto insussistente o comunque non provato, e l’altra una penale conseguita al verificarsi di una fattispecie ritenuta sussistente con giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità. Le censure svolte su tale accertamento di fatto non hanno pregio in questa sede stante la motivazione compiuta e logica svolta sul punto dalla corte territoriale.
Stante la peculiarità della fattispecie appare equa la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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