Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15268

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso regolarmente notificato S.E. premesso di essere stata assunta dalle xxx Spa con contratto a tempo determinato dal 13/1/1997 al 31.1.1998, e dal 9.11.1998 al 31.3.1999, con mansioni relative all’area operativa; che le parti avevano giustificato l’apposizione del termine rispetto al primo rapporto "de quo" adducendo "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", tanto premesso chiedeva che, dichiarata la nullità del termine apposto ai predetti contratti, venisse riconosciuta la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato fin dalla data della assunzione e che a società resistente, oltre ad essere tenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro, venisse condannata al pagamento delle retribuzioni maturate.
La società convenuta resisteva in giudizio contestando le domande avversarie.
Con la sentenza del 13 aprile 2006 il tribunale di Frosinone accoglieva la domanda della lavoratrice.
2. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello e, premesso un esaustivo excursus normativo sul contenuto delle leggi entrate progressivamente in vigore e dei conseguenti accordi collettivi, ne deduceva la errata applicazione ed interpretazione data dal Tribunale.
Proprio enunciandosi nel contraddittorio con la parte appellata la corte d’appello di Roma con sentenza del 27 gennaio 2009-16 novembre 2009, In parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con decorrenza dall’11/11/1998, e condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 19/7/2000; confermava nel resto la sentenza di primo grado.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con tre motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in tre motivi. In particolare la società contesta l’affermazione della sentenza impugnata quanto alla limitata efficacia temporale dell’accordo 25 settembre 1997, questione questa peraltro neppure fatta valere nel ricorso introduttivo del giudizio (e dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c.). In particolare richiama l’accordo del 2 luglio 1998 che avrebbe prorogato l’applicazione dell’accordo del 25 settembre 1997 a tutto il 31 dicembre 1998.
2. Con il ricorso incidentale condizionato la parte intimata censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23. In ogni caso il datore di lavoro deve fornire la prova delle causali giustificative della assunzioni a termine.
3. I giudizi promossi con ricorso principale con il ricorso incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.
4. Il ricorso principale è infondato.
Correttamente la corte d’appello, esaminando la contrattazione collettiva che ha disciplinato la apponibilità del termine al contratto di lavoro, ha fissato il termine ultimo nel 30 aprile 1998, talchè il secondo contratto a termine stipulato in data 11 novembre 1998, che fa ancora riferimento alle esigenze eccezionali di cui all’accordo del 25 settembre 1997, è illegittimo.
In particolare, quindi, come questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 24148 del 2011) ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062;
Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
5. Il ricorso principale va quindi rigettato – assorbito quello incidentale perchè condizionato – con conseguente condanna della società al rimborso delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta quello principale, assorbito quello incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi, oltre Euro 3000,00 (tremila/00) per onorario d’avvocato ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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