Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con due distinti atti, rispettivamente in data 7.3.2013 e 8.3.2013, L.G. e G.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 25.1.2013 con la quale, in applicazione della congiunta richiesta degli imputati e del pubblico ministero, è stata applicata, al L., la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa, e al G., la pena di due anni di reclusione ed Euro 600,00 di multa, in relazione ai reati di concorso in furto in abitazione (aggravato D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 71, nei soli confronti del G.), violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75 e falsa attestazione di generalità ex art. 495 c.p. (questi ultimi due reati nei soli confronti del G.), commessi in (OMISSIS).
Il L. censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo il tribunale di Foggia omesso di rilevare la totale assenza di elementi di riscontro della responsabilità penale dell’imputato in relazione alla condotta criminosa contestatagli.
Il G. censura la sentenza impugnata per violazione della legge processuale e sostanziale e vizio di motivazione, avendo il giudice a quo omesso di accertare la mancata comunicazione degli atti del processo al proprio difensore di fiducia tempestivamente nominato, nonchè per incompetenza del tribunale foggiano rispetto a quella della sezione distaccata di Cerignola.
Sotto altro profilo, il G. si duole dell’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare la scorretta contestuale imputazione, a carico dello stesso, dell’aggravante di cui D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 71, (in connessione al furto ascrittogli), e del reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, integrato dai medesimi fatti di cui alla circostanza aggravante contestata.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso del L. e, in accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso del G., per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata da quest’ultimo, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
Motivi della decisione
2.1. – Il ricorso del L. è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Cass., n. 6455/2011, Rv 252085).
Infatti, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111 Cost. e dall’art. 125 c.p.p., comma 3, per tutte le sentenze (operante anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti), non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p., dev’essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129 c.p.p., (cfr. Cass., Sez. 1^, n. 752/1999, Rv. 212742; Cass. Sez. 1^, n. 4721/2000, Rv. 216789; Cass., Sez. 1^, n. 6711/2000, Rv. 218050).
Tali argomentazioni consentono di ritenere manifestamente infondata l’odierna impugnazione del L., avendo il giudice del merito espressamente attestato la non ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., emergendo, dall’esame degli atti del procedimento, gravi elementi di responsabilità a carico dell’imputato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso – conseguente alla manifesta infondatezza dei relativi motivi – segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
2.2. – Il primi due motivi del ricorso proposto dal G. sono infondati.
Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità ai sensi del quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poichè l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato (Cass., Sez. 5^, n. 21287/2010, Rv. 247539).
Nel caso di specie, peraltro, le eccezioni sollevate dal ricorrente appaiono icto oculi prive di pregio, avendo il difensore del G. ritualmente presenziato all’udienza dinanzi al giudice a quo senza sollevare obiezioni, e tenendo conto dell’irrilevanza, ai fini della competenza, dell’eventuale violazione dei criteri di riparto degli affari tra sede centrale e sezione distaccata del tribunale.
2.3. – Deve viceversa trovare accoglimento il terzo motivo di ricorso proposto dal G., avendo il giudice a quo omesso di rilevare l’incompatibilità tra l’aggravante di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 71 e il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis c.p., non rientrando, tale ultimo titolo di reato, tra quelli espressamente previsti da detta norma come suscettibili d’esser aggravati per effetto del ricorso dei presupposti di fatto ivi richiamati.
L’accoglimento di tale motivo di ricorso, incidendo sui termini essenziali dell’accordo intercorso tra le parti ai fini dell’applicazione della pena, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione del G., con la conseguente trasmissione degli atti al tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso di L.G. e condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di G. G. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013
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