Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La corte d’appello di Roma con sentenza del 3 luglio 2008-12 maggio 2009 accoglieva l’appello di T.F., proposto nei confronti della sua datrice di lavoro società xxx S.p.A., e per l’effetto dichiarava la nullità del contratto a termine intercorso tra le parti dal 29 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998 e la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato con la predetta decorrenza.
Avverso questa pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione.
La parte intimata non svolgeva alcuna difesa.
In prossimità dell’udienza la società depositava verbale di conciliazione in sede sindacale stesso in data 27 ottobre 2008 sottoscritto dalle parti (ricorrente ed intimata).
Motivi della decisione
1. I ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse stante l’accordo raggiunto tra le parti in sede sindacale (cfr.
Cass., sez. lav., 23/06/2009, n. 14657).
Sussistono giustificati motivi (in considerazione della composizione extragiudiziale della lite) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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