T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 936

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza n. 2643 del 15 febbraio 1994, il Comune di xxx ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate nell’immobile di via xxx n. 6, consistenti nell’installazione di un manufatto di circa 15 mq adibito al ricovero di attrezzi agricoli.
Avverso tale atto, ha proposto impugnativa l’interessato chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di xxx per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 1912/94, è stata accolta la domanda di sospensiva "fino alla pronuncia dell’amministrazione comunale sulla domanda di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/85 in data 2 maggio 1994".
In prossimità della trattazione del merito, è stato depositato in giudizio atto di costituzione del sig. T.R., quale successore a titolo particolare dell’originario ricorrente T.A., il quale ha indicato come unico patrocinatore l’avv. xxx.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il Collegio, posto che il ricorrente, in data 2 maggio 1994, ha presentato domanda di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985 (di cui non è ancora noto l’esito), ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, così aderendo all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria per opere edilizie già oggetto di provvedimenti sanzionatori determina l’improcedibilità del ricorso proposto nei confronti di questi ultimi, e ciò in quanto la ricorrente non può avere alcun interesse a coltivare un gravame concernente misure che – all’esito del procedimento di sanatoria – dovranno essere sostituite con un nuovo provvedimento sanzionatorio ovvero dal titolo edilizio rilasciato in sanatoria (TAR Lazio, sez. II, n. 6476/2008).
Ed invero, posto che la presentazione dell’istanza di sanatoria dell’abuso edilizio produce in capo all’amministrazione l’obbligo di avviare e concludere il relativo procedimento con provvedimento espresso e motivato, la determinazione amministrativa, in caso di contenuto favorevole al privato, avrà come effetto l’integrale soddisfacimento delle sue pretese con conseguente cessazione della materia del contendere del ricorso giurisdizionale avverso la demolizione dell’opera, mentre, in caso di rigetto della domanda, la lesione alla sfera giuridica del richiedente originerà da questo nuovo provvedimento e dalla rinnovata misura sanzionatoria che a tale atto dovrà necessariamente seguire, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1940/2008).
3. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, proprio in ragione della (non contestata) pendenza del procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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