Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15264

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Svolgimento del processo
1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Matera A.A. conveniva in giudizio xxx s.p.a. impugnando il licenziamento dalla stessa irrogatogli in data 23.06.08.
2.- Accolta la domanda e dichiarata l’illegittimità del recesso con ordine di reintegrazione dell’istante, proposto appello da xxx s.p.a., la Corte d’appello di Potenza con sentenza dell’11.03.10 (n. 163/10) rigettava l’impugnazione.
3.- Questa sentenza era impugnata per cassazione da xxx s.p.a.. A. rispondeva con controricorso e ricorso incidentale.
Motivi della decisione
4.- Con due separate dichiarazioni, sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante pro tempore di xxx s.p.a. e personalmente da A. nonchè dai relativi difensori, le parti hanno rinunziato all’impugnazione principale ed a quella incidentale. Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio.
5.- Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità in ragione della reciprocità della dichiarazione di rinunzia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, nulla statuendo per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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