Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 26-02-2014, n. 9361

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18.7.2012 il Giudice monocratico del Tribunale di Avellino confermava la sentenza emessa in data 7.7.2010 dal Giudice di Pace di Monterò Superiore nei confronti di I. S., ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 594 c.p., per avere rivolto frasi ingiuriose (con epiteti quali "buona femmina etc"), offendendo in tal modo l’onore e il decoro di L.S. G. – fatto acc. in data (OMISSIS).

Per tale reato era stata inflitta la pena di Euro 300,00 di multa e condanna al risarcimento del danno a favore della persona offesa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1 – inosservanza delle norme processuali, in riferimento agli art. 178 c.p.p., lett. c, e artt. 179 e 484 c.p.p..

A riguardo evidenziava di avere dedotto in appello che il primo giudice, all’udienza del 3-3-2010, aveva dichiarato l’astensione proclamata dalla categoria, senza dare atto a verbale della costituzione delle parti, e dei difensori, ed aveva disposto il rinvio ad altra udienza senza nominare un difensore d’ufficio all’imputata, in assenza di quello di fiducia; rilevava inoltre che il giudice aveva omesso di notificare l’avviso della nuova udienza.

Sul punto il ricorrente censurava la decisione del giudice di appello, che aveva ritenuto insussistente la nullità del procedimento, rilevando che le parti si erano presentate alla successiva udienza; d’altra parte aveva osservato che la mancata designazione del difensore d’ufficio alla precedente udienza di rinvio non inficiava il procedimento, dato che non era stata svolta attività dibattimentale.

2 – violazione degli artt. 191-468-526 CPP, asserendo che la teste L.S.G., era stata escussa all’udienza del 18.6.2008, pur non essendo stata inserita nella lista testi.

Censurava sul punto la sentenza di appello, ove il giudice aveva ritenuto validamente assunta la predetta deposizione ritenendola riferibile all’applicazione dell’art. 507 c.p.p..

3 – mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione(censurando la valutazione delle prove e della attendibilità della persona offesa).

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta privo di fondamento.

In ordine al primo motivo si osserva che le deduzioni difensive appaiono prive di fondamento in riferimento alla omessa notifica del provvedimento di rinvio del dibattimento, atteso che alcuna nullità è ravvisabile stante la mancata instaurazione del rapporto processuale, in tale udienza.

Invero, il dibattimento risulta correttamente iniziato all’atto della comparizione delle parti innanzi al giudice pestando esclusa la illegittimità del rinvio de plano disposto dal giudice in assenza di un difensore d’ufficio, all’udienza nella quale il difensore di fiducia dell’imputata aveva comunicato di aderire alla astensione proclamata dall’ordine forense.

Risulta, inoltre, che l’imputata, che risulta intervenuta all’udienza indicata all’atto del rinvio con il proprio difensore, sia, quindi comparsa alla udienza indicata ciò rivela che la stessa era venuta a conoscenza del provvedimento di rinvio;

infine la difesa, presente, non aveva eccepito in tale udienza il denunciato vizio di legittimità.

Non risulta essersi verificata infine alcuna lesione del diritto di difesa, riferita alla mancata designazione di un difensore d’ufficio alla prima udienza, nella quale non ebbe luogo lo svolgimento di attività istruttoria, e non risulta essersi costituito il rapporto processuale.

In tal senso devono dunque ritenersi privi di fondamento i rilievi formulati con il primo motivo di ricorso.

2 – Deve peraltro rilevarsi l’infondatezza del secondo motivo di gravame, ove si censura l’assunzione di testimonianza di persona non inserita nella lista testi prevista dall’art. 468 c.p.p., ritenendosi violato anche il disposto dell’art. 507 c.p.p.. Sul punto non può essere censurata la decisione del giudice di appello, che si pone in sintonia con i canoni giurisprudenziali di questa Corte, che con sentenza Sez. 2^, del 19 febbraio 2007, n. 6903 (ud. 30 gennaio 2007) ha stabilito che è legittimo, perchè giustificato dall’esercizio dei poteri officiosi di iniziativa probatoria del giudice dibattimentale, il provvedimento con cui è ammesso, in sostituzione del testimone indicato nella lista ex art. 468 c.p.p., l’esame di altro testimone non indicatole dall’istruzione dibattimentale risulti che questi è meglio informato sui fatti su cui deve vertere l’esame.

Alla stregua di tale principio, deve ritenersi legittimamente ammessa dal giudice la deposizione di un teste – che nel caso di specie era la parte offesa – non compreso nella lista del PM, essendo l’assunzione del mezzo di prova rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito sulla adeguatezza delle risultanze dibattimentali, ai fini della decisione. Tale apprezzamento, riconducibile al potere discrezionale del giudice del dibattimento non è censurabile in questa sede, in presenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato che opera pertanto un pertinente richiamo all’art. 507 c.p.p., riferito al potere del giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di una prova nuova, quando tale prova risulti assolutamente necessaria (Cass. Sez. 3^, 23.4.1994, Crescente).

3 – l’ultimo motivo di impugnazione, attinente ai vizi della motivazione, risulta manifestamente infondato, stante la esaustiva e logica motivazione resa dal giudice di appello, che ha dato conto della irrilevanza degli argomenti addotti dalla difesa, per i motivi di rancore tra le parti, e delle incongruenze segnalate nella deposizione della persona offesa. D’altra parte si evidenzia la genericità delle censure difensive circa la illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In conclusione va pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014

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