Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 03-02-2014, n. 5214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20.9.2012 la Corte di Appello di Bari riformava la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Foggia, in data 29.6.2011, nei confronti di B.S., che assolveva dal reato di cui all’art. 640 c.p. ascritto all’imputato per avere tratto un ingiusto profitto nell’acquisto di un’auto, oggetto di vendita all’asta, inducendo in errore M.L.S., al quale aveva versato la somma di Euro300, e un assegno da Euro 1.700,00 risultato falso; rideterminava la pena per la residua imputazione di cui agli artt. 485 e 491 c.p. ascritti all’imputato per aver formato, in tutto o in parte, un assegno bancario risultato falso – in mesi quattro di reclusione, Euro 200, 00 di multa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1 – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E) la violazione dell’art. 420 ter, 178 e 179 c.p.p..

A riguardo rilevava di aver presentato istanza di rinvio per impedimento a comparire, inviata a mezzo fax precisando che la stessa risultava disattesa senza rendere motivazione.

A sostegno del gravame il difensore evidenziava che l’impedimento a comparire era dovuto ad una patologia documentata da certificato medico, (colica renale), e precisava di avere reso nota l’intervenuta revoca della misura a carico dell’imputato, onde doveva ritenersi sussistente l’interesse a comparire nel giudizio di appello, precisando che il procedimento era stato trattato, per accordo tra le parti, in udienza pubblica.

Pertanto rilevava la violazione degli artt. 420 ter, 127, 599 e 438 c.p.p. (al punto 2-del ricorso).

Formulava altresì questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell’art. 599 c.p.p., nella parte in cui non prevede la partecipazione necessaria, anche se in regime di udienza camerale, del difensore al giudizio di appello insorto a seguito di rito abbreviato ex art. 438 c.p.p. (punto 2 del ricorso).

3 – violazione dell’art. 420 quater c.p.p., rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di dichiarare la contumacia dell’imputato e che non era stato notificato al suddetto l’estratto contumaciale della sentenza di appello.

Infine rilevava il difetto di notifica del decreto di citazione innanzi al giudice di appello.

4 – la violazione dell’art. 163 c.p. … rilevando la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

5 – censurava la mancanza di motivazione in riferimento al reato di cui all’art. 648 c.p. evidenziando che si trattava di un fatto di lieve entità.

6 – violazione dell’art. 648 cpv. c.p., art. 62 c.p., n. 4 – rilevando la modesta entità del fatto, (e che la persona offesa aveva affermato che l’assegno era stato girato al suo cospetto, onde non poteva ritenersi la condotta come ricettazione di moduli di assegni in bianco.) 7 – violazione dell’art. 192 c.p.p., ritenendo illogicità della motivazione.

8 – violazione degli artt 157 e 160 c.p., censurava al riguardo la erronea applicazione della L. n. 251 del 2005, e la mancata concessione delle generiche, oltre l’erronea contestazione della recidivarne non era reiterata infraquinquennale).

Rilevava disparità del trattamento sanzionatorio rispetto a quello di altri imputati.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento, censurando la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Deve in primo luogo evidenziarsi che il procedimento risulta trattato ritualmente in appello nella pubblica udienza e che l’imputato era stato dichiarato contumace. D’altra parte non si evidenziano con specificità vizi di citazione.

Non si ravvisano i presupposti della nullità per violazione dell’art. 420 ter c.p.p. per la mancata motivazione circa l’istanza di rinvio, proposta a mezzo fax, non essendo dimostrata la ricezione della richiesta difensiva all’atto della costituzione delle parti.

Pertanto alcuna violazione di legge risulta accertata nella specie, stante l’evidente insussistenza di un’istanza di rinvio ritualmente posta a conoscenza dell’organo giudicante, essendo stata assicurata all’imputato la difesa ai sensi dell’art. 97 c.p.p..

Si devono ritenere pertanto inammissibili le deduzioni ulteriori articolate nel ricorso assumendo la violazione dell’art. 420 ter c.p.p., ivi comprese le censure di costituzionalità, non articolate nei precedenti gradi di giudizio.

Gli ulteriori motivi di gravame attengono a generiche censure, riferibili peraltro a reati dei quali non vi è contestazione(quali la ricettazione e l’abuso edilizio), onde tali motivi sono privi di rilevanza.

Il reato ascritto all’imputato risulta contestato al capo B – della rubrica ai sensi degli artt. 485 e 491 c.p. (per aver formato in tutto o in parte l’assegno del quale era stata accertata la falsità), e le censure sulla qualificazione giuridica del fatto sono articolate in fatto e genericamente, senza individuare vizi della motivazione.

In conclusione si osserva che risulta manifestamente infondato l’ultimo motivo di impugnazione, atteso che il termine di prescrizione del reato non risultava decorso avendo scadenza alla data del 26.10.2013, secondo l’art. 157 c.p..

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza di tutti i motivi, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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