Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 15.6.2012 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Vogherà, in data 17.5.11, con la quale R.S.C. era stato condannato per i reati di cui all’art. 582 c.p., art. 612 c.p., comma 2, commessi in danno di O.F., (al quale aveva causato lesioni guaribili in gg. 15, consistenti in distorsione alla spalla, ed aveva rivolto frase minacciosa dicendogli "io ti ammazzo, sono un terrone … non hai capito con chi stai avendo a che fare" (fatti acc. in data (OMISSIS)).
Per tali reati era stata inflitta all’imputato la pena della multa di Euro 750,00 e la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della costituita parte civile, O.F., deducendo:
– inosservanza della legge penale.
A riguardo evidenziava che la Corte di Appello,nel pronunziare la conferma della sentenza di primo grado,aveva omesso di condannare l’appellante al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.
Pertanto riteneva violato l’art. 541 c.p.p. e chiedeva l’annullamento della sentenza sul punto.
Altro ricorso veniva proposto dal difensore dell’imputato, che rilevava:
1 – la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla applicazione degli artt. 582 e 612 c.p., in ordine alla carenza di dolo, asserendo che risultava violata la disposizione dell’art. 192 c.p.p. nella valutazione degli elementi di prova.
Il ricorrente rilevava sul punto che il primo giudice aveva fondato il giudizio di colpevolezza dell’imputato sulle dichiarazioni della persona offesa, considerandole attendibili, mentre mancavano elementi di riscontro,essendo privo di valore ad avviso della difesa il certificato medico relativo all’accertamento delle lesioni.
Evidenziava a sostegno del gravame anche che la persona offesa aveva rifiutato il trasporto in ambulanza, e che i testi non avevano notato segni evidenti della distorsione alla spalla.
La difesa censurava in tal senso l’applicazione degli artt. 582 e 612 c.p. ritenendo carenti gli elementi costitutivi dei reati.
Rilevava, infine, che la motivazione resa dal giudice di appello era carente, ponendosi in contrasto con l’art. 533 c.p.p..
2 – inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 c.p. rilevando sul punto carenza della motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.
A riguardo la difesa rilevava che avrebbe dovuto essere ridotta la pena al minimo edittale, per concessione delle attenuanti generiche.
3 – erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 192 e 538 c.p.p. per le statuizioni a favore della costituita parte civile.
A riguardo la difesa dell’imputato asseriva che mancava la prova dei postumi invalidanti subiti da O.F., essendo mancata una perizia al riguardo, onde non riteneva fondata la condanna al risarcimento del danno.
Per tali motivi il ricorrente chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato deve ritenersi inammissibile. Invero dal testo del provvedimento impugnato si desume che la Corte territoriale ha reso adeguata motivazione in ordine al fondamento del giudizio di colpevolezza dell’imputato per i reati ascrittigli ai sensi dell’art. 582 c.p., art. 612 c.p., comma 1, non emergendo alcuna violazione dei criteri normativi e giurisprudenziali sulla valutazione delle risultanze processuali.
A riguardo giova rilevare che il giudice di merito ha illustrato con puntualità la dinamica del fatto desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, corroborate dalla documentazione (certificato medico rilasciato nella stessa data dei fatti, rilevando che tale documentazione era stata confermata dai medici, così come gli ulteriori certificati rilasciati alla persona offesa).
La Corte territoriale ha poi dato conto,con esaustiva e logica motivazione, della infondatezza delle censure mosse dall’appellante, circa l’inattendibilità della versione indicata dalla persona offesa, nelle dichiarazioni rese ai CC., e la mancanza di prove circa la condotta realizzata dall’imputatoci quale si addebitava di avere strattonato la persona offesa, cagionando la distorsione della spalla).
In merito a tali censure la motivazione del giudice di appello appare specifica e conforme al dettato giurisprudenziale, diffondendosi anche nella indicazione delle risultanze che avvaloravano la tesi accusatoria (deposizione del teste P., oltre la documentazione medica inerente alle lesioni).
Del pari risulta congruamente illustrata e dimostrata attraverso i richiami alle fonti di prova l’esistenza degli elementi costitutivi dei reati, che la difesa contesta con argomentazioni generiche ed in fatto (dovendosi ritenere del tutto adeguata la documentazione medica confermata dai sanitari in sede processuale, onde si rivela ininfluente il mancato espletamento di perizia, in assenza di contrastanti elementi probatori).
Infine si ritengono manifestamente infondati i rilievi concernenti la definizione del trattamento sanzionatorio, laddove il giudice di appello ha reso specifica motivazione sul giudizio di congruità della pena inflitta dal primo giudice,tenuto conto del fatto di maggiore gravità, individuato nel delitto di lesioni, per la durata della malattia, superiore ai 40 giorni, rilevando che risultavano già concesse le attenuanti generiche.
I rilievi del ricorrente si presentano dunque manifestamente infondati, in ordine alla dedotta carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Infine si rileva la inammissibilità dei rilievi inerenti alla condanna dell’imputato al risarcimento del danno a favore della parte civile, essendo la statuizione correlata al giudizio di condanna per i reati ascritti, in presenza di prove documentali dei danni subiti dalla persona offesa.
Pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato, con le conseguenti statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene di determinare in Euro 1.000,00. – Il ricorso proposto nell’interesse della costituita parte civile,deve ritenersi dotato di fondamento.
Invero emerge dal testo del provvedimento che il giudice di appello ha ritenuto prive di fondamento le richieste dell’appellante,confermando le statuizioni della sentenza impugnata, omettendo tuttavia di provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio in favore della costituita parte civile.
Pertanto risulta violata la disposizione dell’art. 541 c.p.p. e va sul punto pronunziato, in accoglimento del gravame, l’annullamento della impugnata sentenza, con rinvio al giudice civile, competente per valore in grado di appello perchè provveda alla liquidazione delle spese di cui trattasi secondo legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di R.S.C. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Annulla la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso di parte civile,limitatamente alla omessa liquidazione delle spese della parte civile in grado di appello, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014
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