Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15253

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 45/2007 del 23/4/2007, depositata in data 31/5/2007, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, Sez. 21, accoglieva solo parzialmente, con compensazione delle spese di lite, l’appello proposto, con tre ricorsi riuniti, in data 2/2/2005, da Q. R., per la riforma delle decisioni nn. 115, 116 e 117 del 2003 della Commissione Tributaria Provinciale di Verona, Sez. 4, che avevano respinto i ricorsi del contribuente (e della di lui moglie V.R.) avverso alcuni avvisi di accertamento ICI emessi, per denuncia infedele, dal Comune di Azzano Decimo in relazione a diversi immobili (aree fabbricabili, unità abitative e fabbricati, capannoni), in comproprietà dei coniugi, per gli anni dal 1996 al 2000.

La Commissione Tributaria Regionale, confermava le tre sentenze impugnate dal Q., nei restanti capi, ed integralmente la sentenza n. 152/03/2003, pure emessa dalla Commissione provinciale di Verona ed impugnata autonomamente da V.R., ritenendo accertato che i contribuenti Q. e V. non esercitassero attività agricola ma attività commerciale e che i fabbricati assoggettati ad imposizione non potevano definirsi rurali, con conseguente insussistenza dei presupposti per le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b e art. 9. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva invece il gravame del Q. ed annullava parzialmente gli avvisi di accertamento limitatamente ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, "sia per l’esigenza di un eguale trattamento nei riguardi dell’altro ricorrente (- atteso che la sentenza n. 152/03/2003, impugnata dalla V., aveva accolto la sua richiesta di non applicazione delle sanzioni -) sia perchè può essere condivisa la valutazione di relativa incertezza sulla portata e l’applicazione delle disposizioni".

Avverso tale sentenza hanno promosso ricorso per cassazione il Q. e la V., premettendo che, malgrado il provvedimento di cancellazione dei coniugi, dal 1/1/1993, dagli elenchi dei coltivatori diretti e di iscrizione d’ufficio nella gestione commercianti (provvedimento peraltro impugnato, con opposizione, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 proposta dai contribuenti avverso la conseguente cartella di pagamento, giudizio definito in primo grado, con sentenza 14/12/2005 del Tribunale di Verona Sezione Lavoro, di declaratoria della sua legittimità, non ancora passata in giudicato in quanto appellata), il Q. aveva conseguito, in data 20/09/2006, dalla Regione Veneto un certificato (prodotto nel giudizio svoltosi dinanzi alla C.T.R. Veneto) attestante la sua qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (in relazione all’attività di coltivazione di fiori e piante svolta nelle aree in questione). Tanto premesso, i ricorrenti deducono tre motivi di impugnazione, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), art. 9 e D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 convertito con modiche dalla L. n. 133 del 1994, nonchè al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 ed art. 11, comma 2 bis e vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla carenza di motivazione in ordine al mancato rispetto da parte del Comune del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 ed art. 11, comma 2 bis, inerenti i parametri valutativi, tassativamente elencati dalla normativa in materia, occorrenti, anche formalmente, nella motivazione di un accertamento avente ad oggetto la determinazione del valore venale di area fabbricabile.

Ha resistito l’Amministrazione comunale con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale (notificato il 24-28/12/2007), relativamente al solo capo della sentenza con il quale erano state annullate le sanzioni tributarie irrogate, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14 con gli avvisi di accertamento, al Q., invocando due motivi, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sia in relazione alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, (essendo stata, nella fattispecie la rendita catastale attribuita prima del 31/12/1999, ma non recepita in apposito atto impositivo e soltanto indicata negli avvisi di accertamento emessi stante l’omessa dichiarazione dell’imposta) sia in relazione al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2 (non essendovi incertezza interpretativa e buona fede del contribuente).

In data 6/7/2012, i controricorrenti hanno depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con allegate rinunce reciproche, ex artt. 390 e 306 c.p.c., delle stesse parti agli atti del giudizio, con compensazione delle spese, ed accettazioni reciproche, dando atto della sottoscrizione, in data 13/3/2012 di un accordo stragiudiziale, pure depositato.

All’udienza pubblica del 12/7/2012, sono comparse le sole parti ricorrenti in via principale, riportandosi alla memoria depositata il 6/7/2012.

Il P.M. ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Motivi della decisione

Nelle more del giudizio, l’intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione nelle forme previste dall’art. 390 c.p.c., e cioè sottoscritta congiuntamente dalle parti ricorrenti in via principale e dal loro avvocato, con rinuncia agli atti ed accettazione della controparte-ricorrente incidentale Comune di Castel d’Azzano, comporta l’estinzione del giudizio stesso.

Considerata l’intervenuta definizione transattiva, le spese processuali vanno pertanto integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo con compensazione tra le parti delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 12 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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