Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 03-02-2014, n. 5211

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Palermo, avverso la sentenza del Giudice di pace di Termini Imerese, in data 24 ottobre 2012, con la quale è stata assolta P.G. dal reato di ingiuria contestatole, perchè il fatto non costituisce reato.

L’imputata era stata accusata di avere – con espressioni quali "cornuto, non ci rompere i coglioni, bestia vattene via" – offeso l’onore e il decoro di G.G., persona con la quale sua sorella S. era stata sposata.

Il giudice ha riconosciuto la causa di non punibilità della provocazione ed anche quella della reciprocità delle offese posto che la condotta di cui all’imputazione era stata tenuta dalla imputata il 3 febbraio 2008, quando il G., nel cuore della notte e in un periodo di conflittuale separazione dalla sorella S., aveva bussato insistentemente alla porta della prima, tenendo un atteggiamento idoneo ad una violenta intromissione nella privacy dell’imputata medesima. Quest’ultima, a sua volta, era stata il bersaglio di espressioni ingiuriose, pronunciate ad alta voce dal querelante.

Deduce l’impugnante la erronea applicazione dell’art. 599 c.p..

Sostiene il Procuratore generale che erroneamente il primo giudice ha affermato che la condotta dell’imputata era stata posta in essere in uno stato d’ira, provocato dal fatto ingiusto del querelante: di fatto ingiusto, non si era trattato poichè era stato chiarito, nel dibattimento, che l’uomo si era presentato presso l’abitazione dell’imputata, sua cognata, non già nel cuore della notte ma in tarda serata, per prelevare le figlie minori che gli avevano richiesto telefonicamente di raggiungerle.

Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.

Occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, Ord. n. 30021 del 14/07/2011, Rv. 250972) Ebbene, il Procuratore generale articola evidenti e chiari motivi di impugnazione con riferimento alla causa di non punibilità dell’art. 599 c.p.p., nella forma, però, della sola provocazione.

L’accoglimento della censura non porterebbe ad un effetto concreto posto che il Giudice di pace ha ritenuto sussistente la causa di non punibilità anche sotto il diverso profilo della reciprocità delle offese.

E, rispetto a quest’ultimo, lo stesso Procuratore generale impugnante ha riconosciuto, nella prima parte del ricorso, che "non si contesta il potere decisionale del giudice nell’applicazione, all’uno o all’altro dei contendenti, dell’esimente in parola".

Resta, in altri termini non attaccato e comunque non in forma specifica il punto della motivazione relativo al riconoscimento, in favore dell’imputata, della causa di non punibilità integrata dalla reciprocità delle offese.

Nulla deve riconoscersi alla parte civile, presente alla odierna udienza, in virtù del principio di soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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