Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15251

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 44/2005 del 21/4/2005, depositata in data 31/5/2005, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 6, respingeva, con compensazione tra le parti delle spese di lite, l’appello proposto, in data 24/11/2004, da F.F., avverso la decisione n. 1019/04/2003 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto un ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento d’ufficio notificato dal Comune di Roma, in data 22/11/1999, per omessa denuncia ai fini dell’Imposta Comunale per l’esercizio di Imprese e di Arti e Professioni, ICIAP, ai sensi del D.L. n. 66 del 1989, convertito in L. n. 144 del 1989, relativa all’anno 1993.

La Commissione Tributaria Regionale respingeva il gravame del F., in quanto riteneva legittima e tempestiva la potestà impositìva esercitata dal Comune, a fronte della, pacifica, omessa presentazione della denuncia ICIAP, ai sensi del D.L. n. 66 del 1989, art. 4 per l’anno 1993.

Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione, notificato il 28/2/2006, il F., deducendo un unico motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 144 del 1989, art. 4 ed alla decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo, trattandosi di avviso di accertamento relativo all’ICIAP afferente all’anno 1992 e non al 1993), ina concludendo per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di adesione di esso contribuente alla definizione della lite fiscale pendente, per effetto della Delib. comunale 26 maggio 2005, n. 112 allegando l’istanza suddetta ed il pagamento dell’importo di Euro 80,00, effettuato nell’ottobre 2005.

Ha resistito l’Amministrazione comunale con controricorso, invocando l’inammissibilità del ricorso, sia per carenza di interesse, sia per difetto di autosufficienza (non essendovi censura di specifiche statuizioni della sentenza).

Le parti non hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ed, all’udienza pubblica del 12/07/2012, non sono comparse.

Il P.M. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente, pur lamentando un vizio di violazione di legge della sentenza impugnata, ha concluso, nello stesso ricorso, per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo già stata definita la propria posizione e la connessa lite, per effetto del condono di cui alla Delib. comunale 26 maggio 2005, n. 112. In atti, vi è l’istanza rivolta all’Ufficio di definizione della lite, ma non vi è accettazione dell’Ente comunale, il quale, peraltro, nel controricorso, da atto della definizione della stessa in data anteriore alla proposizione del ricorso per cassazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., conseguente alla riscontrata cessazione della materia del contendere – la quale prevale, per le indicate circostanze, sulla stessa declaratoria di estinzione del processo (Cass. 28180/2005) – , in quanto la definizione tra le parti della controversia, per effetto di adesione a condono fiscale, è avvenuta, pacificamente, in data anteriore alla notificazione del ricorso per cassazione.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 300,00 per onorari, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 12 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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