Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 431/25/10, depositata il 22.11.10, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l’appello principale proposto da F.E., nonchè l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Foggia, avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento emessi dall’amministrazione, ai fini IRPEF IRAP ed IVA, per l’anno 2003.
2. La CTR riteneva, invero, per un verso, di confermare quanto statuito dai giudici di prime cure, circa la determinazione del reddito di impresa del F., disattendendo, pertanto, l’appello incidentale dell’amministrazione finanziaria, per altro verso, reputava che l’Ufficio avesse legittimamente rivalutato le rimanenze finali di magazzino al 31.12.03, nonostante l’accertamento per adesione delle rimanenze iniziali all’1.1.04, effettuato per l’anno 2004, stante l’autonomia dei singoli periodi di imposta ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7. Per tale ragione la CTR rigettava, pertanto, anche l’appello principale del contribuente.
3. Avverso la sentenza n. 431/25/10 ha proposto ricorso per cassazione F.E. articolando due motivi, ai quali l’amministrazione ha replicato con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con i due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – F.E. denuncia la violazione e falsa applicazione il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
1.1. Si duole, invero, il ricorrente dal fatto che la CTR abbia erroneamente – a suo parere – ritenuto che l’Ufficio abbia legittimamente rivalutato le rimanenze finali di magazzino al 31.12.03, nonostante l’accertamento per adesione delle rimanenze iniziali all’1.1.04, in considerazione della ritenuta autonomia dei singoli periodi di imposta ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7.
Ed infatti, ad avviso del F., essendo stato fissato nell’accertamento dell’Ufficio con adesione del contribuente che le rimanenze iniziali per l’anno 2004 erano pari ad Euro 455.217,00, le rimanenze finali al 31.12.03 non avrebbero potuto che essere ritenute equivalenti.
Sicchè, del tutto illegittimamente l’Ufficio – condiviso sul punto dai giudici di merito di primo e secondo grado – avrebbe effettuato l’accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Va osservato, infatti, che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi, degli oneri di ogni altra componente negativa del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973, e del D.P.R. n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente.
A tal riguardo, va, peraltro, altresì rilevato che, poichè nei poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, l’onere della prova dell’inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei costi medesimi (Cass. 16115/07, 4554/10).
2.2. Ne discende la piena legittimità dell’accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, pur in presenza di una contabilità tenuta dal contribuente in modo formalmente regolare, qualora la contabilità medesima possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità della gestione di impresa. In tali casi è, pertanto, consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purchè gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. 6337/02, 1711/07).
In particolare – per quale che rileva nel caso di specie – deve ritenersi legittimo il recupero a tassazione di maggiori ricavi, induttivamente ricostruiti tramite attribuzione al venduto di parte delle merci acquistate nell’anno in considerazione, in difetto di elementi di prova adeguati, il cui onere cede – come detto – a carico del contribuente, idonei a documentare l’effettiva sussistenza ed entità delle rimanenze di magazzino.
2.3. Ebbene, nel caso concreto, dallo stesso ricorso del contribuente si evince che l’accertamento induttivo effettuato dall’amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, è dovuto al riscontro, operato in sede di verifica della documentazione contabile fornita dal F., dell’esistenza di un magazzino assai rilevante ed in continuo aumento, con conseguente formazione di giacenze di merci per importi molto elevati, notevolmente superiori all’ammontare degli stessi ricavi dichiarati.
Tale ricavi, peraltro, erano a loro volta molto inferiori ai costi di acquisto della merce, risultandone un’evidente, macroscopica, antieconomicità della gestione aziendale facente capo al contribuente. Il che, per le ragioni suesposte, ha determinato la piena legittimità dell’accertamento induttivo operato da parte dell’Ufficio finanziario.
2.4. Nè giova al contribuente invocare l’avvenuto accertamento per adesione delle rimanenze iniziali all’1.1.04, onde inferirne che alla fine dell’esercizio 2003 il valore delle rimanenze non poteva che essere di pari importo. Ed invero, il principio di continuità dei valori di bilancio, sancito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 59, se comporta che i valori finali dell’esercizio sono da considerarsi quelli gli iniziali del successivo, non implica anche che sia vero il contrario.
In altri termini, accertate con adesione del contribuente le rimanenze all’inizio del 2004, non per questo – stante il principio di autonomia dei periodi di imposta, sancito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7, – devono essere considerate dello stesso valore anche le giacenze dell’esercizio precedente.
Per cui correttamente l’Ufficio – in presenza dei menzionati, consistenti, elementi di dubbio risultanti dalla documentazione contabile esibita dal F. – ha operato l’accertamento induttivo delle rimanenze per l’anno 2003, nonostante l’accertamento per adesione delle rimanenze all’inizio dell’anno 2004.
3. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso proposto dal contribuente non può che essere rigettato. Resta assorbito il ricorso incidentale dell’amministrazione, sostanzialmente diretto ad ottenere il mero rigetto del ricorso del F., come si evince dall’intestazione del controricorso ("per la conferma della sentenza n. 431/26/10"), e dalle conclusioni formulate dall’amministrazione nel medesimo atto ("si chiede il rigetto dell’avverso ricorso, in quanto infondato in fato e in diritto").
4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto da F.E. deve essere rigettato, assorbito il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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