Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 92/28/09, depositata il 19.5.09, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dalla xxx s.r.l. avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento emesso dall’amministrazione, in relazione ad operazioni ritenute indetraibili ai fini IVA per l’anno 2004.
2. La CTR riteneva, invero, confermando quanto statuito dai giudici di prime cure, che talune fatture emesse da diversi soggetti nei confronti della ricorrente fossero riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti.
3. Avverso la sentenza n. 92/28/09 ha proposto ricorso per cassazione la xxx s.r.l. affidato a sei motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con i primi quattro motivi di diritto – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – la xxx s.r.l. denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè l’insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
1.1. L’impugnata sentenza presenterebbe, invero, a parere della ricorrente, una motivazione soltanto apparente, e comunque del tutto insufficiente a giustificare il decisum, essendosi la CTR limitata a recepire acriticamente le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, circa la pretesa inesistenza delle operazioni sottostanti a fatture passive di acconto per future prestazioni di servizi, senza prendere posizione alcuna in ordine alle specifiche, e dettagliate, censure mosse dalla società contribuente alla decisione di prime cure.
1.2. La CTR avrebbe, inoltre, ad avviso della ricorrente, del tutto omesso di motivare in ordine alla ritenuta applicabilità delle sanzioni per le violazioni contestate dall’Ufficio, essendosi limitata a disporre genericamente – nel dispositivo della sentenza – che esse andassero irrogate nel minimo edittale, senza, tuttavia, prendere posizione alcuna in ordine ai motivi di appello concernenti l’insussistenza dei presupposti di fatto di tali violazioni, nonchè la dedotta carenza dell’elemento psicologico degli illeciti in contestazione.
2. Con il quinto e sesto motivo di ricorso – concernenti il merito della vicenda processuale – la xxx s.r.l.
denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 3, 6, 19 e 26 della L. n. 74 del 2000, art. 1, art. 2697 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, 6, e 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
2.1. La CTR avrebbe, invero, ritenuto oggettivamente inesistenti e, pertanto, indetraibili ai fini IVA, le fatture di acconto supportate da contratti anteriormente sottoscritti, pur non essendo stata contestata dall’Ufficio, nè comprovata in sede processuale, la difformità degli accordi realmente posti in essere dalle parti da quelli pattuiti con le convenzioni richiamate nelle fatture contestate. In tal modo, a parere della ricorrente, la CTR sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni succitate.
2.2. Il giudice di appello avrebbe, infine, erroneamente ritenuto applicabili – sia pure nel miniino edittale – le sanzioni per le violazioni contestate dall’amministrazione finanziaria, in totale assenza sia dei presupposti di fatto delle relazioni medesime, sia dell’elemento psicologico (dolo o colpa) indispensabile per la loro configurabilità.
3. I primi quattro motivi di ricorso sono pienamente fondati, assorbiti gli altri due.
3.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame è da reputarsi legittima, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Il ricorso alla motivazione suindicata deve, viceversa, ritenersi illegittimo, con conseguente cassazione della sentenza di seconde cure, allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. 15483/08, 18625/10, 11138/11).
3.2. Nel caso di specie – a fronte degli specifici e dettagliati motivi di appello, regolarmente trascritti nel ricorso, ai fini della autosufficienza, e mirati a contestare, in maniera del tutto analitica, ciascuno dei rilievi operati dall’Ufficio – l’impugnata sentenza si è limitata ad operare un secco e laconico, nonchè apodittico, riferimento alle conclusioni cui è pervenuta la decisione di prime cure, senza premurarsi di specificare le ragioni per le quali tali conclusioni siano da condividere, e senza spendere neppure una parola in ordine alle consistenti censure mosse dalla contribuente alla decisione di primo grado.
Sicchè può certamente concordarsi con la ricorrente laddove censura la sentenza di appello sotto il profilo della mera apparenza della motivazione, palesandosi tale decisione del tutto priva dell’indicazione degli elementi da cui l’organo giudicante, nel confermare la decisione di primo grado, ha tratto il proprio convincimento (Cass. 1756/06, 9113/12).
3.3. Quanto alle sanzioni, basti rilevare che la CTR si è limitata a disporne, peraltro nel solo dispositivo della sentenza emessa, l’applicazione nel minimo edittale, senza, tuttavia, specificare in alcun modo le ragioni per le quali abbia ritenuto sussistenti, nella specie, i presupposti di fatto delle violazioni contestate dall’Ufficio, nonchè tutti gli elementi costitutivi delle stesse, compreso l’elemento psicologico.
3.4. Per tali ragioni dunque i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti il quinto ed il sesto, non possono che trovare pieno accoglimento.
4. Per tutte le ragioni esposte, dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 92/28/09 va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che dovrà riesaminare la vicenda processuale, provvedendo ad un accurato e dettagliato esame dei motivi di appello proposti dalla contribuente avverso la decisione di prime cure, dando adeguatamente conto in motivazioni delle ragioni per le quali tali motivi di gravame siano, o meno, condivisibili.
5. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti il quinto ed il sesto; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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