Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 83/18/07, depositata il 5.6.07, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dall’xxx s.p.a. avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento, emesso dalla Provincia Regionale di Catania, ai fini TOSAP per l’anno 2000.
2. La CTR riteneva, invero, che – contrariamente a quanto statuito dai giudici di prime cure – la xxx s.p.a. fosse ancora esentata dal pagamento della TOSAP, essendo stato previsto, al momento della relativa concessione, che alla scadenza della concessione stessa i suoi impianti sarebbero stati devoluti gratuitamente alla Provincia.
3. Avverso la sentenza n. 83/18/07 ha proposto ricorso per cassazione la Provincia Regionale di Catania articolando due motivi. L’xxx s.p.a. ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, nonchè con memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con i due motivi del ricorso principale – da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione -la Provincia Regionale di Catania denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su u punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
1.1. Rileva, invero, la ricorrente che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l’esenzione dalla TOSAP, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e) sul presupposto che gli impianti, adibiti al servizio pubblico di distribuzione dell’acqua potabile, gestiti dall’xxx (Azienda Consorziale Servizi Etnei), al termine della concessione sarebbero stati devoluti gratuitamente – per previsione espressa dell’atto di concessione – a favore dell’ente concedente, Provincia Regionale di Catania.
Per converso, dall’esame dello stesso statuto dell’xxx s.p.a., all’art. 10, si desumerebbe che, alla fine della concessione, il patrimonio dell’ente consortile è destinato ad essere ripartito tra i singoli enti che lo compongono, "in modo che a ciascun Comune vengano assegnati gli impianti di distribuzione insistenti nel suo territorio".
Ne conseguirebbe – a parere della Provincia di Catania – l’insussistenza, nella fattispecie concreta, del presupposto indefettibile per l’applicabilità dell’esenzione in parola, costituito dalla previsione della devoluzione degli impianti a favore dello stesso concedente.
1.2. Per di più, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe del tutto omesso di considerare il disposto della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70, a tenore del quale il diritto all’esenzione dalla TOSAP, previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49 sarebbe limitato all’arco temporale intercorrente tra la data di trasformazione della società privata (gestore di un servizio pubblico in regime di concessione) in azienda speciale consortile, fino al termine ultimo del 31.12.99.
Per cui – essendo in considerazione, nel caso concreto – l’imposta per l’anno 2000 – l’esenzione in discussione non potrebbe comunque trovare applicazione, tanto più che la L. 488 del 1999, art. 18 ha assoggettato a tassazione anche gli enti erogatori di servizi pubblici.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Ed invero, l’occupazione di suolo pubblico per la gestione di un acquedotto, svolta nell’ambito di un rapporto di concessione di pubblico servizio, è esente dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) soltanto se ricorrano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e), (Cass. 14424/10).
Tale norma condiziona – per vero – l’esenzione in esame al fatto che l’occupazione sia effettuata dalla società appaltatrice con gli impianti adibiti al servizio – consistenti nel complesso di attrezzature e macchine necessarie all’impresa concessionaria per lo svolgimento dell’attività – ed al fatto che di essi sia prevista "all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima".
2.2. Orbene – come è dato desumere con chiara evidenza dal tenore letterale della disposizione succitata l’esenzione da TOSAP trova il suo essenziale presupposto nel fatto che, al termine del rapporto concessorio, gli impianti che sono serviti allo svolgimento del pubblico servizio, e che hanno dato luogo ad occupazione di suolo pubblico, restino devoluti definitivamente ad un ente pubblico territoriale (beneficiario del gettito del tributo), sia esso – indifferentemente – un Comune o una Provincia.
La ratio di tale previsione normativa è del tutto evidente. Essa risiede, invero, nel fatto che, in conseguenza della pattuizione intercorsa tra concedente e concessionario, viene a cadere – con riferimento al momento finale del rapporto di concessione – il presupposto essenziale per l’applicazione del tributo, costituito dal beneficio arrecato al contribuente dall’occupazione di uno spazio sul suolo pubblico, sottratto così all’uso collettivo.
2.3. Ebbene, siffatta ragione giustificativa dell’esenzione in parola è stata – nel caso di specie – pienamente recepita dall’impugnata sentenza che, pertanto, non merita censura alcuna, avendo fondato l’accoglimento dell’appello proposto dall’xxx s.p.a., non sulla natura di ente erogatore di servizi pubblici rivestita dall’ente consortile, bensì sulla previsione della devoluzione ad un ente pubblico territoriale (sebbene erroneamente individuato nella Provincia) degli impianti gestiti dall’xxx s.p.a..
Sicchè non giova, alla Provincia di Catania, neppure l’operato richiamo alle disposizioni (L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70 e L. n. 488 del 1999, art. 18) che limitano nel tempo il beneficio in discussione, ancorandolo alla trasformazione di società private in aziende speciali consortili, o che assoggettano alla TOSAP anche agli enti erogatori di pubblico servizio.
Ed invero, l’esenzione da imposta è stata – del tutto correttamente – fondata dal giudice di appello, non sulla natura di ente erogatore di pubblici servizi dell’ente concessionario, ma sulla vista devoluzione – all’esito del rapporto concessorio – degli impianti adibiti al servizio ad un ente pubblico territoriale (non rileva se Comune o Provincia), da cui è derivata – come dianzi detto – la cessazione dell’occupazione di suolo pubblico ad esclusivo vantaggio di privati, suscettibile di radicare il presupposto dell’imposizione in parola.
3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso principale proposto dalla Provincia Regionale di Catania non può che essere rigettato.
4. Passando, quindi, all’esame del ricorso incidentale proposto dall’xxx s.p.a., va osservato che – con l’unico motivo dedotto – la resistente denuncia l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
4.1. Si duole, invero, la controricorrente del fatto che la CTR abbia motivato in modo incongruo la sentenza di appello, laddove ha affermato che sarebbe stata prevista nell’atto di concessione la devoluzione degli impianti alla Provincia, laddove dall’esame del menzionato art. 10 dello statuto dell’azienda consortile si evince che gli impianti di distribuzione sarebbero stato devoluti, al termine del rapporto di concessione, a ciascun Comune nel cui territorio insistono i singoli impianti.
4.2. Ciò posto, va osservato che – come questa Corte ha più volte affermato – è da ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello – come nel caso concreto – e diretto soltanto alla modifica della motivazione della sentenza impugnata, potendo tale correzione essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l’esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall’art. 384 c.p.c. (cfr. Cass. 6631/06, 6519/07, 7057/10).
Ed a tanto ha provveduto – nel caso concreto – questa Corte, come è possibile dedurre da tutte le considerazioni che precedono in ordine alla lettera ed alla ratio della disposizione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49 sulla quale si fonda l’esenzione in discussione nel presente giudizio.
4.3. Il ricorso incidentale dell’xxx s.p.a. deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, entrambi i ricorsi – principale ed incidentale – devono essere disattesi, essendo infondato il primo ed inammissibile il secondo, con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale; dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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