Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 106/27/10, depositata il 9/9/2010, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da D.M. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 86/22/2009 che aveva, invece, respinto il ricorso avverso l’istanza di rimborso Iva relativa all’anno 1991.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale la mancanza di prova in ordine alla notifica della cartella.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo, quale unico mezzo di gravame, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e dell’art. 2697 c.c., degli artt. 2727 – 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo sanata, a seguito del pagamento dell’importo indicato nella cartella, l’eventuale omessa notifica della cartella stessa. Rilevava, inoltre, che il contribuente, ove ritenga dovuta la somme portata da una cartella esattoriale abbia l’onere di impugnarla e non può chiedere il rimborso delle somme pagate.
La contribuente si è costituita con controricorso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La notificazione dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell’efficacia della decisione assunta dall’Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto. Ne consegue che l’inesistenza o la nullità della notificazione non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario, nel qual caso grava sull’Ufficio stesso l’onere di provare la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza (Cass Sez. 5, Sentenza n. 13852 del 09/06/2010).
Nel caso di specie le somme portate dalla cartella, relativa a iva e sanzioni, sono state pagate dal contribuente che deve ritenersi, quindi, a conoscenza del contenuto della cartella.
Il contribuente che paghi le somme portate da una cartella esattoriale, ove ritenga che le somme non siano dovute ha l’onere di impugnare la cartella stessa e, in mancanza di gravame, non può chiedere il rimborso delle somme pagate.
L’omessa impugnazione di una cartella di pagamento nel termine di legge rende l’atto inoppugnabile e il pagamento dell’imposta richiesta con l’atto di riscossione non è idoneo a riaprire, attraverso l’istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito. Pertanto, il successivo silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso della somma pagata in adempimento della cartella non è autonomamente impugnabile, atteso che tale comportamento amministrativo è, sia pure implicitamente, meramente confermativo del precedente provvedimento costituito dall’avviso di liquidazione e, come tale, in ragione di un siffatto rapporto di conseguenzialità, si sottrae ad autonoma impugnazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28784 del 04/12/2008 Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17718 del 02/09/2004).
Va, conseguentemente, cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., va rigettato l’originario ricorso del contribuente.
La peculiarità della questione costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., rigetta l’originario ricorso del contribuente Dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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