Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 60/03/09, depositata il 4.5.2009 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da T.D. avverso la sentenza della commissioni tributarie provinciali di Roma n. 74/10/2007 che aveva parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento, ai fini dell’imposta di Registro e Invim, relativo alla compravendita di un terreno ubicato in località (OMISSIS), riducendo il valore accertato dall’ufficio nella misura del 30%.
Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 nonchè omessa pronuncia sulla sussistenza di un favorevole giudicato (art. 360 c.p.c., n. 4), rilevando come si fosse già formato il giudicato sul ricorso proposto dalla covenditrtce F.A., moglie del ricorrente, sia dall’acquirente CIR;
b) violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2, per carenza di motivazione dell’impugnata accertamento e falsa applicazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. tre, rilevando come un atto amministrativo, quale l’avviso di accertamento, viziato da carenza di motivazione non venga sanato a seguito dell’impugnazione dell’atto medesimo, deducendo che la carenza di motivazione e quindi la nullità dell’avviso di accertamento era già stata accertata con sentenza passata in giudicato a seguito del ricorso proposto dall’obbligato solidale.
La Agenzia non si è costituita nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Fondato ed assorbente del secondo è il primo motivo di ricorso.
Nella fattispecie l’atto di accertamento riguarda tre distinti soggetti (due covenditori e un acquirente) solidalmente responsabile per il pagamento di un’imposta, con conseguente sussistenza di litisconsorzio necessario che, tuttavia, nella specie, non è più possibile attuare in quanto nei confronti di due dei tre coobbligati si è formato un giudicato che ha riconosciuto nullo il medesimo avviso di accertamento, così come documentato dalle relative sentenze con l’attestazione di definitività, allegate al ricorso.
Il coobbligato d’imposta può avvalersi, quale riflesso dell’unicità dell’accertamento, del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod. civ., sempre che non si sia già formato un diverso giudicato nei suoi confronti.
Mentre il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione divenuta definitiva nei suoi confronti, può, invece, avvalersi del giudicato esterno, formatosi nei confronti di altro obbligato in solido per la medesima imposta qualora il giudizio instaurato, ancorchè a lui sfavorevole, non sia divenuto definitivo, come nel caso di specie.
Và, conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che dovrà applicare, nei confronti del ricorrente, il principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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