T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 334

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 28.12.2010 i ricorrenti hanno depositato in giudizio atto di rinuncia agli atti, sottoscritto per adesione alla compensazione delle spese dai soggetti controinteressati;

all’udienza pubblica del 27.1.2011, anche il difensore del Comune ha aderito alla richiesta di compensazione;

non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’estinzione della presente controversia, in ogni sua domanda, per intervenuta rinuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara l’estinzione del giudizio, in ogni sua domanda, per rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

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