Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 20-01-2014, n. 2181

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

P.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Catanzaro in data 8 novembre 2012, con la quale è stata parzialmente confermata la sentenza del G.I.P. del tribunale di Catanzaro del 15 dicembre 2011, con cui è stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 56 c.p., art. 629 c.p..

A sostegno dell’impugnazione il P. ha dedotto:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 629 c.p.p., comma 1; mancanza della motivazione e mancata valutazione delle prove in ordine alla sussistenza del reato di estorsione.

Il ricorrente censura la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato:

b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 629 c.p.p., comma 1; Erronea applicazione della legge penale in ordine all’individuazione dell’elemento soggettivo del reato di estorsione.

Il ricorrente deduce che nei suoi confronti al più, state le motivazioni sottese, poteva essere configurata l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 393 c.p..

c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 597 c.p.p..

Violazione del principio del divieto della "reformatio in peius".

Il ricorrente lamenta che il giudice d’appello, nella rideterminazione della pena, non ha considerato le circostanze attenuanti già concesse dal primo giudice.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, essendo assolutamente generici i primi due motivi.

2. Con riferimento al terzo motivo osserva la Corte che il ricorso relativo al calcolo della pena operato dal giudice dell’appello è fondato; in primo grado il P. era stato condannato ad una pena complessiva di anni tre ed Euro 600,00 di multa così determinata (p. base anni sei di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, ridotta ad anni quattro di reclusione ed Euro 750,00 di multa per le attenuanti generiche, aumentata a titolo della continuazione fino ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 900,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito abbreviato anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa). La Corte d’appello, a seguito della rideterminazione della pena in conseguenza della qualificazione dei fatti reato come tentativo ha rideterminato una pena finale sicuramente inferiore complessivamente rispetto a quella inflitta in primo grado, ma ha omesso, nel suo calcolo, l’applicazione della diminuzione concernente la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Infatti il calcolo è stato così determinato pena base anni tre e mesi quattro ed Euro 600,00 di multa, ridotta per il tentativo ad anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni tre di reclusione ed euro seicento di multa, ridotta di 1/3 per il rito.

Appare evidente che la mancata applicazione della diminuzione relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ha comportato un vulnus nel calcolo della pena, sicuramente deteriore per il ricorrente, con conseguente violazione del principio del divieto della reformatio in peius.

3. La sentenza deve essere pertanto annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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