Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 23 maggio 2012 della Corte d’appello di Bologna, con la quale, a seguito della parziale conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 23 novembre 2009, è stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 150,00 di multa, in ordine al reato di ricettazione. A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza degli artt. 157 e 648 c.p. e carenza e illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione degli artt. 529 e 649 c.p.p..
La ricorrente censura, attraverso una articolata, minuziosa e documentata ricostruzione l’esito processuale in base al quale la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna in ordine al reato di ricettazione di un assegno bancario e di due patenti di guida. In realtà l’imputata ha ricostruito come il titolo in ordine al quale è stata ritenuta responsabile di ricettazione facesse parte di un carnet, dalla stessa sottratto nell’ottobre 2002 alla p.o.
Ci.Ch., all’interno di una palestra, come dichiarato dalla stessa all’udienza del 23 maggio 2012, davanti alla Corte d’appello di Bologna. La ricostruzione esposta ha trovato conferma nella denuncia e nella successiva integrazione della medesima sporta dalla p.o. Ci.Ch.. La ricorrente ha sottolineato come per un altro titolo dello stesso carnet è stata condannata per furto dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 1728/2008. Appare evidente che la C. si è resa responsabile della spendita dei titoli sottratti nella medesima occasione in diverse contingenze.
La decisione della Corte d’appello di Bologna , oggi impugnata, è stata fuorviata dall’erronea indicazione del tempus commissi delicti, che ha mantenuto la data del furto e quella della spendita del titolo, con apparente disomogeneità rispetto al racconto della C., e dal fatto che la parte offesa erroneamente è stata indicata come Ci. e non Ci., oltre al fatto che il c/c sul quale era stato tratto l’assegno bancario oggetto della sentenza del 2008 a differenza di quanto riportato negli atti di indagine, nel capo di imputazione era indicato con il primo numero errato, 4 anzichè 1. Anche per le due patenti di guida contestate nella ipotesi di ricettazione, intestate una alla Ci. e un’altra a tale M.B. devono essere ricomprese nella fattispecie di furto, seppur commessi in epoca diverse, stante la complessiva credibilità delle dichiarazioni della ricorrente anche per il documento della M..
Alla luce di queste considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto per il reato ascritto alla C., qualificato ai sensi degli artt. 81 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4.
Sono maturati i termini di prescrizione (fatti commessi l'(OMISSIS) e (OMISSIS)).
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ascritto al capo a) come furto continuato ai sensi degli artt. 81 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014
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