Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 20-01-2014, n. 2179

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Svolgimento del processo
T.F. ricorre avverso la sentenza, in data 21 novembre 2012, della Corte d’appello di Trieste, confermativa della condanna per il reato di rapina e altro, e, chiedendone l’annullamento, sostiene che non sarebbero stati correttamente valutati gli elementi per affermare la sua responsabilità.
In particolare contesta l’attribuibilità alla sua persona dell’impronta rilevata sul modulo poggiato sul bancone della banca e lasciata dal rapinatore che scavalcò più volte il bancone stesso.
Contesta poi la mancata riapertura dell’istruttoria dibattimentale, per citare il teste L., già citato per il primo grado ma non comparso. Censura, infine la contraddittorietà della motivazione in relazione alla natura solo probabilistica della ricognizione fotografica operata dai testimoni. Lamenta, poi, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione
I motivi sono infondati, ai limiti dell’inammissibilità, e il ricorso deve essere rigettato.
Nel merito osserva la Corte che nel ricorso si prospettano quasi esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Si veda il riferimento ai precedenti per giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata riapertura dell’istruttoria dibattimentale, nonchè alla valutazione complessiva di credibilità delle deposizioni testimoniali.
Sulla decisività dell’impronta palmare deve farsi riferimento al seguente principio di diritto in base al quale, ai fini probatori, le impronte palmari, al pari di quelle digitali sono dotate di una propria individualità, sono immutabili nel tempo e permettono rapporti di identità assolutamente significativi con l’effetto che i rilievi di tali impronte hanno piena validità. (Sez. 2^, n. 11220 del 09/05/1985 – dep. 23/11/1985, xxx, Rv. 171197, Sez. 1^, n. 7434 del 20/05/1982 – dep. 28/07/1982, xxx, Rv. 154795).
In sostanza il ricorso propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Ne consegue,al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

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