Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15233

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 99/2/08 depositata in data 16.12.2008, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da xxx S.p.A. avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 137/30/07 depositata in data 27.2.2007 che aveva dichiarata la parziale "legittimità" dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2000 emesso dal Comune di Agrate Brianza e notificato in data 7.12.2005 e col quale avviso era stata recuperata a tassazione una differenza ICI per l’anno d’imposta 2000 oltre ad accessori ex lege dovuti.
2. In particolare la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riteneva:
1. che, in violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, xxx S.p.A. avesse omessa la denuncia di variazione di destinazione da agricola ad industriale del terreno di proprietà (variazione intervenuta nel dicembre 1998 a seguito della costruzione di un capannone) e che perciò il Comune di Agrate Brianza avesse correttamente proceduto al recupero della differenza d’imposta entro il più lungo termine di decadenza quinquennale stabilito al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte, e non invece fuori del più breve termine di decadenza triennale di cui al medesimo D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, prima parte, previsto per la differente ipotesi di liquidazione ICI a seguito di dichiarazione infedele o incompleta o inesatta;
2. che la differenza d’imposta comunale andasse, nel suo ammontare, soltanto determinata ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 1, che, per i fabbricati iscritti al catasto, prevedeva che la base imponibile fosse da calcolarsi sulla scorta della rendita catastale corretta dai moltiplicatori stabiliti all’art. 52, u.c., TUR e cioè senza tener conto di eventuali specificità e quale, ad es., sarebbe stata in thesi una supposta difficoltà di commercializzazione dell’immobile.
3. Contro la sentenza della Commissione Tributaria della Lombardia, xxx S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato affidato a due motivi.
4. Il Comune di Agrate Brianza ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col primo motivo, la ricorrente xxx S.p.A. ha censurata l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2. E, cioè, per aver la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia erroneamente ritenuto che la contribuente xxx S.p.A. avesse omessa la denuncia di variazione, da agricola ad industriale, del terreno oggetto di controversia. Laddove, in effetti, a tale denuncia la ricorrente non sarebbe stata tenuta. E, ciò, in quanto la variazione in parola sarebbe stata già a conoscenza del Comune di Agrate Brianza fin dal dicembre del 1998 e siccome dimostrato dalla notifica di altro precedente avviso di accertamento che aveva liquidato l’importo ICI solo per i primi undici mesi del 1998 e sull’intuibile presupposto della conoscenza "di fatto" che il ridetto Comune aveva avuto che dal dicembre 1998 la destinazione dell’area era stata variata. E, di qui, l’illazione per cui, non essendo dovuta la denuncia di variazione, il Comune, per recuperare l’imposta, non avrebbe potuto beneficiare del più lungo termine decadenziale di anni cinque D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 11, comma 2, ultima parte,. Difatti, il termine quinquennale in discorso, sarebbe stato esclusivamente previsto con riferimento al caso in cui alla omessa denuncia di variazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, si fosse anche accompagnata da parte dell’Ente comunale una mancanza di conoscenza "di fatto" della ridetta intervenuta variazione. Per tali ragioni, secondo la ricorrente xxx S.p.A., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avrebbe dovuto annullare l’impugnato avviso. Ed, appunto, perchè il Comune di Agrate Brianza aveva proceduto alla notifica, oltre il più breve termine decadenziale di anni tre, di quello che sarebbe stato in realtà da intendersi siccome un semplice avviso di liquidazione per l’anno di imposta 1999.
Il motivo è infondato.
La censura riassunta si concreta in una denuncia di falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, (S.U. 5/2001; Cass. 18782/05). E questo perchè, invero, si contesta che la previsione del più lungo termine decadenziale di anni cinque stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, possa trovare applicazione nella pratica fattispecie in cui l’omessa denuncia di variazione di destinazione dell’area possa essere stata rimediata dall’Amministrazione comunale attraverso una conoscenza "di fatto" della variazione stessa. E colla conseguenza che, qui, il Comune avrebbe notificato un avviso di liquidazione d’imposta senza il rispetto del più breve termine decadenziale di anni tre. Più breve termine, previsto, ancora, al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2.
Sennonchè deve andare osservato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, non ammette equipollenti alla denuncia di variazione e per l’evidente ragione che la formale denuncia in parola mette il Comune nella certa conoscenza di una modificazione dalla quale potrebbe scaturire un diverso ammontare d’imposta e lo pone pertanto nella condizione di esercitare un controllo di verità e congruità della dichiarazione. E’ quindi evidente come il maggior termine quinquennale di decadenza di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, sia stato predisposto allo scopo di permettere all’Ente locale di esercitare un controllo entro un più lungo periodo ritenuto necessario in conseguenza della mancata collaborazione del contribuente e per tal modo sanzionandola.
La legge, con riguardo a chi ha omessa la denuncia di variazione, ha perciò considerato di non dover sottomettere l’Amministrazione comunale ad un termine di decadenza triennale identico a quello stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, prima parte, a miglior favore del solo contribuente che ha messo il Comune nelle condizioni di esercitare il controllo e seppure ciò sia avvenuto a mezzo di una denuncia di variazione infedele o incompleta o inesatta.
Il principio di diritto da affermarsi è pertanto il seguente: "Il termine di decadenza quinquennale di cui all’anteriore D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte, – stabilito per il caso di omessa presentazione della denuncia di variazione dell’area ai fini ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, – deve trovare applicazione anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza "di fatto" della modificazione dell’area".
2. Col secondo motivo la ricorrente xxx S.p.A. ha censurata la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e questo perchè evidentemente ritiene la disposizione costituzionale in parola direttamente utilizzabile quando il reale valore commerciale dell’immobile assoggettato ad ICI non corrisponda a quello semplicemente determinato sulla scorta della rendita catastale corretta siccome unicamente previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.
Il motivo è infondato.
Come noto, l’art. 3 Cost. non può esser direttamente applicato per dirimere una controversia e bensì può soltanto costituire parametro per sindacare la legittimità di una disposizione o al più per interpretarla in maniera costituzionalmente orientata.
Peraltro, sotto il primo profilo, la Corte Costituzionale ha già avuto occasione di vagliare la legittimità del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, affermando che la norma da ingresso ad un oggettivo criterio di determinazione di imposta che non contrasta col principio di capacità contributiva e che pertanto risponde ad una scelta del legislatore non irragionevole ed ai sensi proprio dell’art. 3 Cost. (C. Cost. 302/02; C. Cost. 111/97).
Il principio di diritto che deve esser statuito è quindi quello seguente: "Il valore dell’immobile ai fini del calcolo dell’ammontare dell’ICI deve esser determinato esclusivamente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5".
3. Le spese del presente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente xxx S.p.A. a rimborsare al controricorrente Comune di Agrate Brianza le spese del grado, liquidate in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese ed oltre a spese generali ed a oneri contributivi e fiscali dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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