Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 20-01-2014, n. 2178

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.R. e C.C. ricorrono avverso la sentenza, in data 25 gennaio 2012, della Corte d’appello di Catania, con cui sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 110, 640 e 485 c.p. e chiedendone l’annullamento, lamentano:

a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 192 c.p., n. 1 e 2. Violazione dell’art. 603 c.p.p., lett. d), art. 603 c.p.p., lett. e), art. 195 e 507 c.p.p..

I ricorrenti deducono la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali dei reati e degli elementi certi in ordine ai quali affermare la loro responsabilità, soprattutto se si fosse tenuto conto della loro posizione di parti offese nel processo collegato di Roma, dove hanno contribuito a far sgominare una associazione a delinquere finalizzata alla commissione delle truffe.

Viene in particolare censurata la sottovalutazione degli episodi romani e il ruolo svolto dal F. (e dal C.) per rendere inoffensiva l’associazione, in particolare contribuendo all’arresto di tale R.V..

Contestano inoltre la ritenuta, da parte del giudice di secondo grado, consapevolezza della falsità delle fideiussioni, motivata erroneamente su prassi di finanziamento insolite, ma in realtà praticate in via ordinaria. In realtà lo stesso C. non poteva rendersi conto del meccanismo truffaldino ordito. Contestano poi la ritenuta sproporzione tra il pagamento di Euro 9000.00 a fronte di una fideiussione di 270.000. Inoltre la Corte avrebbe omesso di motivare in ordine al ruolo del F. per i9l 3 recupero de gli atti falsi:

b) Mancato accertamento dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7, per il capo a dell’imputazione.

L’aggravante del danno non sarebbe stata provata ne motivata dalla Corte.

c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d) e lett. e) mancata e omessa motivazione per ciascuno dei capi di imputazione Mancherebbe qualsiasi motivazione in ordine alla responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati di cui all’art. 485 c.p..

d) Viene censurata l’ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale.

e) si eccepisce la mancanza di motivazione circa la nullità degli avvisi di conclusione indagini, della udienza preliminare, di fissazione del giudizio di primo grado e della notifica del decreto di citazione.

f) viene eccepita la prescrizione.

I ricorsi sono manifestamente infondati.

In apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta, in entrambi i ricorsi, sostanzialmente identici, una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4^, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260), in particolare con il vaglio operato nei confronti delle false fideiussioni e della procura speciale del fantomatico Fa., finalizzate a concludere l’accordo tra la CONAD e la EURO IPER s.r.l. di cui si erano assunti l’intero debito il C., la moglie Q.M. e tale Z.D..

E pacifica altresì la conoscenza (e gli incontri intervenuti) tra C., F. e R. per avere le fideiussioni. Quest’ultimo entrò in contatto con Z.D. tramite il F., che poi, portò materialmente le fideiussioni da (OMISSIS), partecipando alla riunione presso la Conad. La consapevolezza della falsità delle fideiussioni da parte dei prevenuti viene poi ricostruita senza censure logico-giuridiche dai giudici di secondo grado (v. pagg. 6,7 e 8 della sentenza d’appello in maniera approfondita, con spirito critico ed in modo esaustivo, individuando logiche incongruenze anche nei comportamenti dei prevenuti.

Tutti gli altri motivi sono assolutamente generici, compresa la prescrizione, non decorsa come analiticamente dimostrato dalla sentenza d’appello al momento della sua pronuncia, e pertanto inammissibili anch’essi.

Alla luce delle suesposte considerazioni vanno dichiarata inammissibili le impugnazioni Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè di ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

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