T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-02-2011, n. 332

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Questore della Provincia di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo per motivi familiari del permesso di soggiorno, presentata dalla ricorrente, in quanto non sussisterebbe il requisito della convivenza.

Contro il suddetto atto la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso: difetto di motivazione; violazione dell’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 per mancata valutazione delle sopravvenienze; violazione dell’art. 30 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 per mancata conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari in permesso per motivi di lavoro, a seguito di separazione.

La difesa dello Stato ha chiesto la declaratoria del difetto di giurisdizione.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

L’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 prevede che "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede… ".

Di conseguenza le questioni relative all’applicazione dell’art. 28 del DPR 31/08/1999 n. 394 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Al riconoscimento del difetto di giurisdizione seguono le conseguenze stabilite dall’art. 11 del Codice del processo amministrativo.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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