Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione M.G. avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli che il 15.4.2013 ha confermato l’ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Napoli per concorso nell’omicidio volontario aggravato di G.G..
Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. violazione dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Mancanza di motivazione. Lamenta che l’ordinanza impugnata manca della valutazione dell’attendibilità specifica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia B.D. e V.P..
Sostiene che la dimostrazione della veridicità delle loro dichiarazioni non è altro che un elenco di fatti notori di un episodio avvenuto nel (OMISSIS).
2. illogicità della motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. Contesta la valutazione degli elementi probatori.
Il ricorso è inammissibile alla luce delle seguenti considerazioni.
Con riguardo al primo motivo di ricorso deve osservarsi che ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si discute la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella "a tre tempi" indicata da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, xxx, Rv. 192465 e richiamata dalle Sez. Un. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013) Rv. 255145: a) credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all’accusa nei confronti del chiamato; b) attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) verifica esterna dell’attendibilità della dichiarazione, attraverso l’esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa. E il caso tuttavia di aggiungere, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che la detta sequenza non deve essere – per così dire – rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, "discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l’art. 192 c.p.p., comma 3, sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria" (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, xxx, n. m.
sul punto; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, xxx, Rv. 236151).
In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l’attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti.
Ciò detto deve evidenziarsi che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici sopra indicati.
Ha dato conto dell’attendibilità intrinseca dei chiamanti, le cui dichiarazioni erano state utilizzate e poste a fondamento in numerosi altri procedimenti restrittivi, tanto da valer loro il riconoscimento in più occasioni dell’attenuante di cui alla L. n. 203 del 199, art. 8 e ne ha sottolineato la convergenza e l’assoluta indipendenza.
I collaboratori, in particolare si sono accusati dell’omicidio per aver fatto parte del gruppo di fuoco. Sono pertanto conoscenza diretta della vicenda per avervi partecipato (circostanza che ne avvalora l’attendibilità anche in ragione del fatto che costoro si autoaccusano dell’omicidio pur non essendovi allo stato elementi a loro carico) e riferiscono con dovizia di particolari le fasi dell’omicidio e l’identità delle persone coinvolte a diverso titolo con dichiarazioni riscontrate sia dalle risultanze delle attività investigative compiute nell’immediatezza che dalle conversazioni intercettate nei giorni immediatamente successivi all’omicidio.
Coincidente è la ricostruzione delle fasi dell’omicidio.
Entrambi indicano il ricorrente come uno degli specchiettisti incaricati di localizzare la vittima ed entrambi ne riconoscono il contributo nella realizzazione dell’evento omicidiario. E’ pacifico che le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e (in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni), risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che le loro caratteristiche siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante, contrariamente al suo assunto, non abbia in realtà partecipato alle vicende i cui particolari sono stati da lui riferiti, ovvero che egli tali particolari abbia dovuto inventare o alterare al riconoscibile fine di sostenere un’accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile.
Il Tribunale ha affermato la credibilità dei collaboratori perchè, sia pure in presenza di alcune palesi difformità, erano comunque concordanti tra di loro sul nucleo essenziale del narrato, e perchè avevano trovato conforto, oltre che su dati obiettivi, anche dalle dichiarazioni di alcuni testi e dalle conversazioni intercettate (in particolare conv. A. 72 tra Ma.Cr. e il fratello F.).
L’art. 192 non pone alcuna limitazione per quanto riguarda l’individuazione dei riscontri, che possono consistere in elementi di qualsivoglia natura purchè, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata in correità, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova.
A fronte di tale corretta e coerente motivazione il ricorrente, con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, sollecita alla Corte una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa sede. Il giudizio di cassazione, rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013
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