Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Questura di Varese ha respinto l’istanza di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto a suo carico risulta un decreto di espulsione non esaurito nei suoi effetti.
Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
II) Violazione di legge per mancata trasmissione del preavviso di rigetto.
III) Eccesso di potere in quanto il diniego di permesso di soggiorno è stato emanato dopo oltre due anni dalla concessione del visto di entrata in Italia, creando aspettative in lui e nella figlia minore, che frequenta la scuola.
IV) Le modalità di convocazione del ricorrente in Questura sarebbero state beffarde.
La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.
2. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza ha riconosciuto che la pregressa espulsione di uno straniero, tutt’ora perdurante, valida ed efficace è causa ostativa all’ingresso dello straniero in Italia e quindi al rilascio del permesso di soggiorno.
La natura vincolata del diniego del nulla osta al lavoro rende superflua l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 secondo il quale il provvedimento amministrativo non e" comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto la mancanza di preavviso di rigetto non comporta l’illegittimità dell’atto quando, come nel caso in questione, l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21 octies L. 241/90).
Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto non può tenersi conto della buona fede del privato, che ha ottenuto un provvedimento favorevole dall’amministrazione, quando non risulti che il privato abbia dichiarato l’esistenza della causa impeditivi e l’amministrazione abbia ciononostante emanato il provvedimento favorevole, e non quando l’amministrazione, lungi dal voler escludere la rilevanza ostativa dei precedenti atti di espulsione non completamente ottemperati, sia venuta a conoscenza solo successivamente all’emanazione dell’atto favorevole dell’esistenza di un atto ostativo al suo rilascio non dichiarato.
Il quarto motivo di ricorso, che sembra prefigurare un contrasto tra il contenuto della convocazione ed il colloquio avvenuto con gli uffici, è infondato in quanto il privato ha l’obbligo di presentarsi all’autorità per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che lo riguardano, indipendentemente dai contenuti della convocazione. Infatti il colloquio con gli uffici non costituisce atto finale del procedimento, ma è sempre possibile per il privato convocato replicare alle richieste dell’amministrazione, con la conseguenza che non può ritenersi violato il diritto di difesa.
In definitiva il ricorso va respinto.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore
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