Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15230

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro relativa ad una supposta cessione di azienda alberghiera, nella quale era coinvolta una serie di società tutte derivanti dalla scissione della xxx s.r.l.
Unitamente a quest’ultima, le predette società – xxxs.r.l., xxx s.r.l., xxx s.r.l., xxx s.r.l., xxx s.r.l., xxx s.r.l. – erano rappresentate dal medesimo procuratore e difensore, avv. xxx, il quale in data 31 ottobre 2011 depositava in atti una lettera datata 6 maggio 2008, con la quale, egli rinunciava al mandato conferitogli. Chiamata la causa all’udienza del 16 novembre 2011 (già fissata anteriormente alla data di deposito della rinuncia al mandato), si costituiva l’avv. xxx come nuovo procuratore e difensore, ma solo per le società xxxs.r.l.
e xxx s.r.l., depositando memoria con la quale supportava le difese già svolte nel ricorso. Il Collegio rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo che ne fosse fatta notifica anche alle altre società direttamente nella loro sede. Nonostante ciò, nessun’altra delle società originarie ricorrenti ha nominato un nuovo difensore.
Motivi della decisione
Il ricorso poggia su un tre motivi: 1) inammissibilità dell’appello perchè sottoscritto da funzionario privo di delega; 2) inammissibilità dell’appello in quanto notificato a mani dal messo speciale dell’ufficio; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2555 c.c., D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 40 e 2 in ordine all’inesistenza dell’azienda suppostamente ceduta.
Il ricorso è infondato:
a) quanto al primo motivo, avendo questa Corte stabilito che: In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura; ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorchè recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (Cass. n. 874 del 2009). Nessuna eccezione e prova di queste di circostanze sussiste nel caso di specie.
b) quanto al secondo motivo, avendo questa Corte stabilito che il messo è abilitato ad effettuare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 sia in primo grado che nel giudizio di appello, le notificazioni degli atti dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 18291 del 2004);
c) quanto al terzo motivo, perchè si tratta di censure funzionali ad ottenere una revisione del giudizio di merito con altro accertamento di fatto, destinato a sostituire quello operato dal giudice d’appello, il quale ha accertato che la società xxx s.r.L, diversamente da quel che sostiene parte ricorrente, non si è limitata a costruire un immobile per poi rivenderlo; ma già dal luglio 1999 …, non solo l’intero complesso aveva una destinazione alberghiera ben definita, ma lo stesso veniva attrezzato e completato di tutte le attrezzature, forniture energetiche e telefoniche necessarie per il suo funzionamento. Il ricorso non formula alcuna censura in ordine all’adeguatezza della motivazione, questione che impedisce una valutazione da parte del giudice di legittimità.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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