Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 19.11.2012 il tribunale del riesame di Napoli annullava l’ordinanza emessa dal locale nei confronti di T. L. e G.L., indagati per concorso in estorsione aggravata anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 commessa in danno dell’imprenditore edile I.F.V. per mancanza della gravità indiziaria. Ritiene il tribunale l’insussistenza di un riscontro individualizzate alla chiamata in correità di M.G.. Rileva che l’assenza del riscontro è evidente se solo si considera che lo stesso GIP nel provvedimento impugnato aveva ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore erano riscontrate in ordine alla partecipazione del G. per il solo fatto che quest’ultimo nella generica conversazione del 18 settembre 2008, nella quale non vi è alcun riferimento all’estorsione in argomento, si era più volte espresso in modo intenzionalmente criptico con il M. prendendo direttamente l’appuntamento durante il quale allo I. veniva richiesto il versamento della tranche estorsiva mancante. Ad analoga conclusione giungeva in relazione alla posizione di T.L.. Veniva sottolineata l’assenza di riscontri ed evidenziato che tale non poteva essere considerata la circostanza che la parte lesa aveva parlato della presenza di una donna.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli deducendo che il provvedimento impugnato è incorso in vizio della motivazione. Contesta le conclusioni del tribunale del riesame e allega a sostegno del proprio ricorso l’intera attività istruttoria svolta.
Rileva il Collegio che il motivo è inammissibile in quanto generico.
L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso.
Il ricorrente deve quindi prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente l’infondatezza.
L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra le tante: Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 n. 16851/10).
E’ quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.
P.Q.M.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013
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